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Riconoscimento invalidità civile
INVALIDITÀ CIVILE
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.
Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.
INVALIDITÀ CIVILE E LEGGE 104 SONO LA STESSA COSA? NO!
1. L'invalidità è un tipo di riconoscimento, riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifa alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.
2. Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un'altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"(art. 3 comma 1).
I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. In ogni caso consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.
Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS unicamente TRAMITE INTERNET.
In questo speciale ci concentreremo sull'invalidità civile e in particolare su:
CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?
COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE?
COSA C'È SCRITTO NEL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE
LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ
DOMANDA DI AGGRAVAMENTO INVALIDITÀ CIVILE
VISITE DI REVISIONE INAVLIDITA' E ESONERO
SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI
SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA, DAI 65 ANNI IN POI
I BENEFICI ECONOMICI:
IMPORTI PENSIONI INVALIDITA' 2019 E LIMITI DI REDDITO
ASSEGNO MENSILE (dal 74% di invalidità civile)
PENSIONE DI INABILITÀ (100% invalidità civile)
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (100% invalidità civile e/o impossibilità a deambulare o bisogno di assistenza continua per atti quotidiani)
ASSEGNO SOCIALE PER GLI INVALIDI CIVILI(per chi ha superato i 65 anni)
INDENNITÀ DI FREQUENZA (per i minori invalidi civili che frequentano scuole, centri riabilitativi, centri di formazione...)
INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE (per i sordi)
PENSIONE PER I CIECHI CIVILI ASSOLUTI E PARZIALI
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI
INDENNITÀ SPECIALE PER CIECHI PARZIALI
MODELLO ICRIC 2018
NEI NOSTRI ARTICOLI:
N.B. NEL COMPUTO DEI LIMITI DEL REDDITO PER LA LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI DI INVALIDITA' CIVILE
N.B. NEL CALCOLO DEI LIMITI DI REDDITO PER INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ NON SI CONTA IL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE!!
ANNI PRECEDENTI AL 2019:
MODELLO ICRIC 2017
IMPORTI PENSIONI INVALIDITA' 2018 E LIMITI DI REDDITO
PROVVIDENZE ECONOMICHE INVALIDI 2017
MODELLI ICRIC, ICLAV E ACCAS/PS
SPECIALE MODELLI ICRIC, ICLAV E ACCAS/PS
Cos'è il modello ICRIC? Chi deve presentare il modello ICRIC? Qual è la scadenza del modello ICRIC? A queste e altre domande cerchiamo di rispondere in questo approfondimento.
Per l’accesso alle prestazioni assistenziali di residenti in Italia e all’estero, è necessario fornire all’INPS la dichiarazione reddituale e la comunicazione di responsabilità. Alcune prestazioni richiedono infatti la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’invio di altri modelli (RED, ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS) e
Il primo passaggio è quello che permette all’INPS di controllare i redditi di tutti i cittadini titolari di prestazioni il cui importo dipende dalla situazione economica propria ed eventualmente dei familiari, anche se fiscalmente a carico, ovvero la compilazione del Modello RED.
La procedura di compilazione va effettuata online a partire da questo link inserendo come dati di accesso il codice fiscale e il proprio PIN personale (a questo link è disponibile la guida alla richiesta del PIN). Successivamente andranno seguite le istruzioni come da comunicazione INPS.
Esistono tre autocertificazioni, rivolte a contribuenti con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni soggette a verifica annuale da parte dell’INPS, contenenti diverse informazioni necessarie a definire l’importo delle prestazioni:
• Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri): dichiarazione di un l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica.
Il Modello ICRIC riguarda gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L’autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello Stato. Sono invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. In base ai giorni di ricovero dichiarati viene ricalcolata l’indennità di accompagnamento, o meglio l’assegno sociale viene proporzionalmente ridotto. In caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.
→ Approfondisci Modello ICRIC
• Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro): i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l'esistenza di una eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi ricevuti.
Il Modello ICLAV riguarda i disabili con grado di invalidità riconosciuto tra il 74% e il 99% (sono quindi esclusi quindi quelli al 100%). Gli inabili intellettivi o psichici non devono presentare la dichiarazione, ma un certificato medico attestante l’indicazione delle patologie.
→ Approfondisci Modello ICLAV
• Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale): dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
Il Modello ACCAS/PS riguarda i titolari di pensione sociale, che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all’estero, anche per brevi periodi, ed i titolari di assegno sociale, che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta a parziale o totale carico di enti pubblici.
→ Approfondisci Modello ACCAS/PS
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