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Il Tribunale, che condanna la ludoteca al risarcimento, ha stabilito che la condotta verso la bambina con disabilità è stata oggettivamente discriminatoria, aggravata dal fatto che il fratellino aveva invece potuto accedere al servizio

Si è conclusa con una condanna a risarcimento danni non patrimoniali per discriminazione ai danni di una bambina con sindrome di Down una vicenda giudiziaria che ha visto la famiglia della piccola ricorrere al Tribunale dopo che la loro figlia era stata esclusa da una ludoteca di Cava de’ Tirreni.

L’episodio viene segnalato dalla FISH Campania, che ha appunto dato conto della conclusione della vicenda, i cui fatti risalgono al 2017, e conclusasi, dopo diverse udienze, con la sentenza emessa il 28 marzo scorso dal Tribunale di Nocera Inferiore, I° Sezione Civile.

I FATTI
Come detto, i fatti risalgono a 7 anni fa, quando alla piccola viene rifiutato l’ingresso a una ludoteca, in ragione del fatto – leggiamo negli atti della sentenza - che nella struttura non ci sarebbe stato personale idoneo a vigilare sulla minore con disabilità, impedendole così di giocare con il fratellino e gli altri bambini presenti. Di fronte a questo comportamento i genitori ricorrevano in giudizio, ravvedendo in questo comportamento una condotta discriminatoria verso la figlia, ai sensi della legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Nella sentenza, la Giudice ha stabilito che si sia tratti di una condotta oggettivamente discriminatoria, condannando la ludoteca ad un risarcimento di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Tra altre evidenze girusprudenziali, nella sentenza viene richiamata la Convenzione di New York del 2006, che definisce la discriminazione sulla base della disabilità come “qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo”. Ciò signifia che siamo di fronte ad una discriminazione anche solo come condotta “di esclusione”, a prescindere da uno specifico intento diretto di escludere una persona disabile. Evidenzia quindi la sentenza che Neppure rileva che la condotta discriminatoria non sia stata sorretta dall’intento di nuocere le persone disabili. Come già evidenziato, infatti, la condotta discriminatoria si intende perfezionata al verificarsi dell’effetto discriminatorio stesso, non necessitando che la condotta da cui origina sia altresì sorretta dall’elemento soggettivo ovvero sia in qualche modo rimproverabile.
In sostanza, il comportamento della persona che escludeva la bambina dalla ludoteca si presentava oggettivamente discriminatorio, e viene inoltre ritenuto “aggravato dal fatto che il fratellino della minore ha avuto la possibilità di accedere al servizio ingiustamente negato alla sorella”.

IL COMMENTO DI AIPD
Sulla decisione del tribunale, il commento di AIPD, che accoglie con favore la notizia della sentenza, ma si dice stupefatta che ancora possano avvenire episodi del genere. Vorrei esprimere quindi il nostro forte sostegno alla decisione del Tribunale di Nocera Inferiore -commenta il presidente nazionale di AIPD, Gianfranco Salbini - È inaccettabile che una minore con sindrome di Down sia esclusa dal divertimento e dall'inclusione sociale. Questa sentenza ribadisce l'importanza di garantire pari opportunità e diritti fondamentali a tutte le persone con disabilità, in linea con la Convenzione ONU e la giurisprudenza nazionale. La condanna della ludoteca sottolinea la gravità delle discriminazioni e la necessità di promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto per la diversità. Non vorremmo più sentire storie come questa: ci sembrano appartenere a un passato che dovremmo esserci lasciati alle spalle. Oggi sappiamo quanto sia non solo giusto, ma opportuno e arricchente, il gioco condiviso, in un clima di piena inclusione delle diversità”.


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Redazione

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