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Con il messaggio n.3960 si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell’incremento con precisazioni per i casi in cui è necessario presentare una specifica domanda

In merito all’incremento al milione riconosciuto ai soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione a partire dal 18esimo anno di età, l’INPS ha pubblicato nelle scorse settimane già alcune comunicazioni che chiariscono requisiti, beneficiari, modalità di erogazione (si vedano le (la prima circolare applicativa n.107 del 2020 e il Messaggio n°3647 del 09/10/2020). Ultima in ordine di pubblicazione è la comunicazione diramata dall’Istituto in data 28 ottobre 2020, col Messaggio n. 3960 nel quale vengono fornite indicazioni relativamente alle modalità di pagamento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi - quindi non di coloro che percepiscono la pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per i quali erano già state fornite indicazioni in una precedente circolare INPS (in questo articolo abbiamo spiegato come presentare domanda, ndr).).

IN COSA CONSISTE L’AUMENTO
Innanzitutto riassumiamo brevemente in cosa consiste l’aumento: il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, attuando la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020), ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. Da specificare che sono previsti precisi limiti di reddito per poter accedere al suddetto aumento: 8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati.
Quindi, stante la sussistenza di requisiti reddituali, le categorie tra i 18 e i 60 anni che possono accedere alla maggiorazione sono:

1.       invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione
2.       titolari di pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222

RICONOSCIMENTO D’UFFICIO DELL’AUMENTO
Per quanto riguarda i soli invaldi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, come indicato nella circolare applicativa n.107 del 2020, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

QUANDO VERRÀ CORRISPOSTO L’AUMENTO
L’INPS confrema che l’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).

QUANDO BISOGNA PRESENTARE DOMANDA DI RICOSTITUZIONE
Nella circolare viene inoltre precisato che se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.
In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.
Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

IMPORTI SUPERIORI AI MILLE EURO
Infine si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.
Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS
, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso. In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

Per approfondire

Messaggio n. 3960 del 28 ottobre 2020
 
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