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INVALIDITÀ CIVILE
invalidità civile


COSA C'È SCRITTO NEL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE

Come abbiamo già visto, al termine della visita medica di accertamento dell'invalidità, la Commissione ASL redige un verbale elettronico che viene inviato all'INPS.
Possono verificarsi due situazioni:

  1. Al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità.
    In questo caso viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse, richiedendo alla persona riconosciuta invalida di inserire i dati necessari online (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie) per l'accertamento dei requisiti socio-economici.
  2. Non c’è unanimità.
    L’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale. La Commissione può anche avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.

Il verbale definitivo viene inviato alla persona entro 120 giorni (4 mesi) dalla data della visita, da parte dell'INPS tramite raccomandata A/R ed eventualmente anche tramite posta PEC.
Viene inviato in duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e le valutazioni specifiche, nell'altra (da usare solo per fini amministrativi) è riportato solamente il giudizio finale.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

MA COME LEGGERE IL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE?
È diviso in 4 parti che contengono:

  1. I dati anagrafici ed amministrativi del richiedente, i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.), la data della seduta e il tipo di visita (se ambulatoriale o domiciliare).
  2. Il giudizio diagnostico della Commissione, con l'anamnesi (ossia le condizioni mediche desunte dai certificati medici portati) con indicati i codici nosologici internazionali (ICD-9) per patologia, gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita.
    Vengono contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).
  3. Il giudizio espresso dalla Commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. È particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e i diritti che questo status fa valere. Il grado di invalidità civile riconosciuto viene espresso in percentuali.
    - A quali benefici corrispondono le varie percentuali
    - Come interpretare le diciture di invalidità civile per i minorenni
    - Come interpretare le diciture di invalidità civile per gli ultra sessantacinquenni
    - Come interpretare le diciture di invalidità civile per ciechi e sordi

  4. Il tutto si conclude con le firme del presidente, del segretario, del medico ULSS, del medico del lavoro e del medico di categoria.
ATTENZIONE ALLE VISITE DI REVISIONE!!
NB: Nello stesso verbale viene indicata poi la data entro cui presentarsi per effettuare una visita di revisione se la Commissione ritiene che le minorazioni riconosciute all'invalido siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo.
Con la Legge n. 114/2014 si è certo più tutelati perchè i benefici e le agevolazioni non vengono sospesi allo scadere della data della visita di revisione ma si attende che tutto l'iter di revisione sia completato. Inoltre spetta all'INPS ricordare all'interessato la convocazione alla visita e l'invalido non deve attivarsi di sua iniziativa; consigliamo comunque di rimanere sempre attenti e all'erta se si è consapevoli di avere patologie soggette a revisione.
Se invece la Commissione accerta la presenza di patologie e menomazioni "stabilizzate", definite dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, allora specificherà nel verbale la non rivedibilità delle stesse.
NB: si vedano anche le novità in materia apportate dal DL 90/2014.

QUANDO SI COMINCIANO AD AVERE I BENEFICI ECONOMICI?
Dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. Qui gli importi invalidità civile 2024 e limiti di reddito.



 

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