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Nel contesto delle "Disposizioni in materia di Accertamento e contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale" ci sono due articoli la cui interpretazione ha messo in subbuglio molti autisti disabili. In realtà è abbastanza evidente che non è in discussione l'IVA agevolata per l'acquisto.
Ve li riportiamo di seguito per ogni evenienza.
Va ricordato per altro che siamo di fronte al testo di un disegno di legge, quindi cagionevole di modifiche.
I maiuscoli sono a nostra cura.

Art. 18
Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTEMENTE a beneficio dei predetti soggetti.

Art. 19
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di DUE anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
delle agevolazioni stesse. La disposizione NON si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedono il proprio veicolo per acquistarne un'altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.


Torna all'articolo di presentazione del Disegno di legge Finanziaria 2007.

[Valter Nicoletti]

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