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INVALIDITÀ CIVILE
invalidità civile

SOGGETTI MINORI DI ETÀ
DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI
 

La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.).

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle condizioni di seguito indicate. Queste che riportiamo sono le diciture che potete trovare all'interno del verbale che ricevete dopo la visita medica di accertamento dell'invalidità.

  1. MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ O CON PERDITA UDITIVA SUPERIORE A 60 DECIBEL NELL'ORECCHIO MIGLIORE NELLE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ
    - Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
    - Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C
    - Indennità di frequenza.
    - Indennità di comunicazione nella seconda condizione (con perdita uditiva superiore ai 60 decibel etc.).

  2. MINORE INVALIDO TOTALE CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE
  3. MINORE INVALIDO TOTALE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
    - Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
    - Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C
    - Indennità di accompagnamento che è incompatibile con l'indennità di frequenza

NB: Per i minori l'invalidità non viene indicata in percentuali come abbiamo visto. Solo in un caso viene indicata in percentuali e cioè con i minori di età superiore ai 15 anni, ai soli fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato se superano il 45% di invalidità civile.

NB1: Per quanto riguarda l'esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione

L'ARTICOLO 25, COMMI 5-6, DELLA LEGGE 114/2014 AFFERMA QUANTO SEGUE
COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: Il comma 5 stabilisce che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni", fino ovviamente alla visita di accertamento definitiva da parte dell’INPS.
Il sesto comma è invece riferito ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità ai quali “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi  maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Ne parliamo in questo articolo

 

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