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L’Inps ha pubblicato una Circolare che modifica un parametro reddituale valido ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità


Segnaliamo una Circolare dell’INPS che aggiorna i parametri relativi al reddito da calcolare (e non superare) per poter avere accesso alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

I LIMITI DI REDDITO - Ogni anno vengono ridefinite, sulla base degli aggiustamenti relativi al costo della vita e dell’inflazione, gli importi erogati e limiti di reddito per invalidi civili, ciechi e sordi.

REDDITO DELLA CASA - La Circolare INPS  n. 74 del 21 aprile 2017 chiarisce che dal 1 gennaio 2017 va escluso il reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
Si tratta di una novità con la quale l’INPS i allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali: finora infatti l'Istituto aveva considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione in quanto reddito assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%, ma a partire dal 2002 si è consolidato un opposto orientamento giurisprudenziale (vedi l’ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012 e le sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016 della Suprema Corte).

GLI ARTICOLI CHIAVE - Secondo la Cassazione si deve infatti fare riferimento in particolare alle norme contenute negli articoli:
- 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118
- 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153
la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

PROCEDURE DI CALCOLO AGGIORNATE - Nella circolare, quindi, relativamente alle conseguenze sulla operatività delle sedi, si stabilisce che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)
A tal fine, l'INPS ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di abitazione).

DECORRENZA E ARRETRATI – Per quanto riguarda l’applicazione della novità e la sua decorrenza, la Circolare precisa che "Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi”.

Per approfondire:

Il testo della Circolare
 

In disabili.com:

Come ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile

Leggere il verbale di invalidità civile
 

Redazione

 

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