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Concludiamo l’esame del D. Lgs. n. 96/19 soffermandoci sull’articolo 16 del testo, riguardante le modifiche rispetto alle decorrenze. L’ultimo articolo del D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla copertura finanziaria, non ha subito modifiche

Si conclude questa settimana il focus dedicato al D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, riguardante la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Restiamo in attesa dei decreti attuativi, che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto ed ultimiamo il confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura, evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3, dell’articolo 4, degli articoli 5-7 , dell’art. 8 e degli articoli 9-10, degli articoli 11-13 e degli articoli 14-15, completiamo il percorso con l’esame dell’art. 16.

Le modifiche contenute nell’art. 16 riguardano l’art. 19 del precedente articolo. L’ultimo articolo di quest’ultimo non è stato modificato. Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

ESAME DEGLI ARTICOLI 14-15

Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 16
Modificazioni all'articolo 19
del D. Lgs.  13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021.  A decorrere   dal   1° settembre 2019»;
    b) il comma 6 e' abrogato;
    c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis.  Al fine di garantire la graduale   attuazione   delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.
  7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 19
Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 (all'articolo 7) e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data (Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021.  A decorrere   dal   1° settembre 2019), il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n.  79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.  
  3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del  presente  decreto,  sono istituti con le seguenti decorrenze:
  a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
  b) il GIT dal 1° gennaio 2019.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno  accademico,  non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di  sostegno  didattico  alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne  e  agli alunni della scuola  primaria  con  disabilita'  certificata,  come disciplinati    dal    decreto    del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
  «7-bis.  Al fine di garantire la graduale   attuazione   delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.
  7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
  Art. 20
  Copertura finanziaria
 1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico   dell'autonomia   esclusivamente   nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
  3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita' didattica o di servizio.
  4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Nelle prossime settimane approfondiremo l’analisi del testo commentando le modifiche più significative introdotte dal nuovo decreto sull’inclusione scolastica.

APPROFONDIMENTI

ICF-CY e suo utilizzo
 
In Disabili.com

Nuovo decreto inclusione


Tina Naccarato

Photo by Markus Spiske on Unsplash

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