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Proseguiamo l’esame del D. Lgs. n. 96/19 soffermandoci sugli articoli 14 e 15 del testo, riguardanti le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione e l’istruzione domiciliare


Anche questa settimana ci occupiamo del D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In attesa dei decreti attuativi, che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto, proseguiamo il confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura, evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3 , dell’articolo 4, degli articoli 5-7 , dell’art. 8  e degli articoli 9-10 , degli articoli 11-13, proseguiamo il confronto con l’esame degli articoli 14-15.

Le modifiche contenute nell’art. 14 inseriscono ex novo l’art. 15 bis al vecchio decreto. Le modifiche contenute nell’art. 15 si riferiscono all’art. 16 del vecchio decreto. Gli articoli 17 e 18 non sono stati modificati. Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

ESAME DEGLI ARTICOLI 14-15


Decreto Legislativo n. 96/19

Decreto Legislativo n. 66/17

Art. 14

Introduzione dell'articolo 15-bis

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66



1. Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1.   Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente     disposizione,   sono   stabilite     le   misure   di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

   a) iniziative formative per il personale scolastico;

   b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un   comitato     istituito   presso   il     Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».



Art. 15

Modificazioni all'articolo 16

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66



1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.»

  2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio

dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 16

Istruzione domiciliare



1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione   con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie   locali, individuano azioni   per garantire il   diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per   i quali sia   accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche   non continuativi, a   causa di   gravi     patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.»

2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano



1.   Sono fatte salve le competenze   attribuite in materia   di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi   Statuti e le relative norme di attuazione.



Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti



1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:

   a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.

3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.


Nelle prossime settimane concluderemo il percorso con l’esame dell’ultimo articolo del decreto.

APPROFONDIMENTI

Il PEI su base ICF-CY: un esempio

In Disabili.com

Nuovo decreto inclusione


Tina Naccarato

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