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Le integrazioni al decreto inclusione: gli articoli 5-7 si concentrano sulle novità in merito al Progetto Individuale, al Piano Educativo Individualizzato ed al Piano per l’inclusione

Dal 12 settembre è in vigore il D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In attesa dei decreti attuativi che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto, abbiamo iniziato nelle settimane scorse un confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3  e dell’articolo 4, proseguiamo con l’esame degli articoli 5-7

Le modifiche contenute nell’art. 5 si riferiscono all’art. 6 del precedente decreto, quelle contenute nell’art. 6 riguardano l’art. 7 del precedente decreto e quelle dell’art. 7 si riferiscono all’art. 8 del vecchio decreto. Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

ESAME DEGLI ARTICOLI 5-7

grassetto: parole o frasi sostituite
rosso: parole o frasi aggiunte

Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 5
Modificazioni all'articolo 6
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.   66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;    
b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».  
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse   umane, strumentali e   finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Art. 6
Progetto individuale
1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale (d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale) sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.  
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche (con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata).
2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le   risorse umane, strumentali   e finanziarie disponibili   a legislazione vigente.
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 6
Modificazioni all'art. 7
Del Decreto Legislativo n. 66/17
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.   66, sono apportate le seguenti modificazioni:    
a) al comma 2:   1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a:   «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti:   «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;   2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:       «b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età   evolutiva ai fini   dell'inclusione scolastica, di     cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei   facilitatori e   delle     barriere,   secondo   la     prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;   3) alla lettera c), dopo la parola «individua»   sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola «autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base degli     interventi   di   corresponsabilità   educativa     intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei   bisogni educativi individuati;»;     4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esplicita le modalità' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità   di verifica, i criteri di   valutazione, gli interventi   di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e   in progetti specifici, la     valutazione   in   relazione     alla   programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base,   svolti dal personale   ausiliario nell'ambito   del     plesso scolastico e la proposta delle   risorse professionali da   destinare all'assistenza,   all'autonomia e alla   comunicazione, secondo   le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;         5) alla lettera e), le parole   «dell'alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei   percorsi per le   competenze trasversali e per l'orientamento»;       6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:         «g) è redatto in via provvisoria entro   giugno e in   via definitiva, di norma, non oltre il mese di   ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di   cui al comma 2-ter; è   redatto a partire   dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza   di nuove e   sopravvenute condizioni   di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola   di provenienza e quelli della scuola di destinazione.   Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della     scuola   di destinazione;»;    
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e   nel     rispetto   del   limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.     2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro   dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge   5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare   da parte delle istituzioni scolastiche.».
Art. 7
Piano educativo individualizzato
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».  
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge   5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:       a) è elaborato e   approvato dai docenti contitolari   o dal consiglio di classe,   con la partecipazione dei   genitori o dei soggetti che   ne esercitano la     responsabilità,   delle   figure professionali   specifiche   interne     ed   esterne   all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la   bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno,   la studentessa o   lo studente con disabilità nonché   con il supporto   dell'unità di valutazione multidisciplinare (dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10);       b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento (tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva   ai fini dell'inclusione scolastica,   di   cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e   del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e     delle   barriere,   secondo     la   prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS); c) individua (obiettivi educativi e didattici) strumenti, strategie e modalità per   realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione,     della   comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie (anche sulla base degli   interventi   di     corresponsabilità     educativa   intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei   bisogni educativi individuati); d) esplicita le modalità didattiche   e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata (esplicita le modalità' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli   interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la     valutazione   in   relazione     alla   programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base,   svolti dal personale   ausiliario nell'ambito   del     plesso scolastico e la proposta delle   risorse professionali da   destinare all'assistenza,   all'autonomia e alla   comunicazione, secondo   le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3); e) definisce     gli   strumenti   per     l'effettivo   svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro (dei percorsi per   le competenze trasversali e per l'orientamento),   assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;     f) indica le modalità di   coordinamento degli interventi   ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;     g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di   riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.   Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione (è redatto in via   provvisoria entro giugno   e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre,   tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di   cui al comma 2-ter; e' redatto   a partire dalla   scuola dell'infanzia ed   e' aggiornato in presenza   di nuove e   sopravvenute condizioni   di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola  di provenienza e quelli della scuola di destinazione.   Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della     scuola   di destinazione); h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e   nel   rispetto     del   limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.  
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro   dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge   5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare   da parte delle istituzioni scolastiche.
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 7
Modificazioni all'art. 8
del Decreto. Legislativo n. 66/17
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi» è sostituita dalle seguenti parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per».
Art. 8
Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità   per l'utilizzo coordinato delle   risorse,     compresi (compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli   PEI di ogni   bambina e bambino,   alunna o alunno, studentessa o   studente, e,   nel     rispetto   del   principio   di accomodamento ragionevole, per)   il   superamento   delle     barriere   e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.  
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 


Nelle prossime settimane proseguiremo con l’esame degli articoli successivi.



APPROFONDIMENTI

Decreto inclusione


In Disabili.com

Nuovo decreto inclusione



Tina Naccarato

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