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Il nuovo decreto inclusione integra e corregge il precedente. Gli articoli in esame riguardano i Principi e le finalità del decreto, l’ambito di applicazione, le prestazioni e le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali

Come abbiamo già evidenziato , dal 12 settembre è in vigore il D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, che riguarda la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Molte delle disposizioni in esso contenute non sono ancora concretamente in atto, poiché vi è necessità di appositi decreti attuativi e di misure di accompagnamento. Tuttavia, si prevedono tempi abbastanza contenuti e, pertanto, emerge da più parti la reale necessità di avviare percorsi di carattere conoscitivo e formativo, al fine di accogliere con consapevolezza i numerosi cambiamenti previsti.

Pertanto, proveremo nelle prossime settimane in via prioritaria a leggere con attenzione il testo della norma, mettendo a confronto i contenuti dei due decreti e le disposizioni integrative e correttive aggiunte. Sarà possibile in tal modo evincere il testo definitivo cui si atterranno tutte le disposizioni applicative che daranno ad esso attuazione. Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

ESAME DEGLI ARTICOLI 1-3

grassetto:
parole o frasi sostituite
rosso: parole o frasi aggiunte

Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 1
Modificazione all'art. 1 del D. Lgs. n. 66/17
All'art. 1, co 1, del D. Lgs. n. 66/17, alla lettera c), la parola «è» è sostituita dalla seguente: «costituisce».
Art. 1
Principi e finalità
1.       L'inclusione scolastica:
·         a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
·         b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
·         c) è (costituisce) impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2.       Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 2
Modificazioni all'art. 2 del D. Lgs. n. 66/17
All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al co 1, le parole «con disabilità certificata», sono sostituite dalla seguente: «certificati»;
   b) il co 2 è soppresso.
Art. 2
Ambito di applicazione
1.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle
bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata (certificati) ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2.   L'inclusione scolastica è attuata attraverso la   definizione e la condivisione del Piano Educativo   Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale   di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato   dal presente decreto (soppresso).
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 3
Modificazioni all'art. 2
Del D. Lgs. n. 66/17
1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al co 1, dopo le parole «comma», sono aggiunte le seguenti:
«, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della L. 3 marzo 2009, n. 18.»;
   b) al comma 2:
     1) alla lettera b), le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;
     2) alla lettera d), la parola «disabilità» è sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;
   c) al comma 4:
     1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
     2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
     3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
     4)   le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»;

   d) al comma 5:
     1)   la parola «locali» è sostituita     dalla   seguente: «territoriali»;
       2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e     gli   standard   qualitativi   previsti nell'accordo di cui al   comma 5-bis, ferme   restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»;
     3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti»;
   e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
Art. 3
Prestazioni e competenze
1.   Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa
vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli   studenti     di   cui all'articolo 2, comma 1 (tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della L. 3 marzo 2009, n. 18).
2.   Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica) iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche     per   lo svolgimento dei compiti di   assistenza   previsti     dal   profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità (accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica) accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3.   Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti   da   adottare     ai   sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.   400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore   del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i   rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (unificata) ai sensi dell'articolo 3 (e dell’articolo 9) del decreto legislativo 28 agosto   1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il   territorio nazionale della     definizione   dei   profili professionali del personale destinato all'assistenza per   l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le   mansioni (ferme restando le diverse competenze) dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto (come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente), anche attraverso   la previsione di   specifici percorsi   formativi propedeutici allo     svolgimento   dei   compiti assegnati, fermi   restando     gli (nel rispetto comunque degli) ambiti   di   competenza   della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,   n. 208, e delle   altre risorse al   medesimo   fine   disponibili   a legislazione vigente.
5.  Gli Enti locali (territoriali), nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a)   gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto (gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e     gli   standard   qualitativi   previsti nell'accordo di cui al   comma 5-bis, ferme   restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente);
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1 lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici (fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti) delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
6.  Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

 


Nelle prossime settimane proseguiremo con il medesimo confronto degli articoli successivi.


APPROFONDIMENTI

Decreto nuovo e paradigma vecchio?



In disabili.com

Nuovo decreto inclusione: quali novità?



Tina Naccarato





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