I cambiamenti introdotti nel nuovo decreto inclusione negli articoli 11-14 riguardano la formazione in servizio del personale della scuola, la continuità del progetto educativo e didattico, e l’Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
Anche questa settimana ci occupiamo del D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto ed abbiamo avviato un confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura, evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3 , dell’articolo 4, degli articoli 5-7 , dell’art. 8 e degli articoli 9-10 , proseguiamo con l’esame degli articoli 11-13.
Le modifiche contenute nell’art. 11 si riferiscono all’art. 13 del vecchio decreto.
Le modifiche contenute nell’art. 12 si riferiscono all’art. 14 del vecchio decreto.
Le modifiche contenute nell’art. 13 si riferiscono all’art. 15 del precedente decreto. Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.
Oggetto degli interventi su questi articoli, in particolare, è la continuità didattica (si inserisce la possibilità, anche su indicazione della famiglia, di proporre ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo).
ESAME DEGLI ARTICOLI 11-13
Frasi sostituite: in grassetto
Frasi aggiunte: in rosso
Decreto Legislativo n. 96/19 |
Decreto Legislativo n. 66/17 |
Art. 11 Modificazioni all'articolo 13 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica». |
Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica), anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica. |
Decreto Legislativo n. 96/19 |
Decreto Legislativo n. 66/17 |
Art. 12 Modificazioni all'articolo 14 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»; b) al comma 3: 1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti: «per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»; 2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12». |
Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico 1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica) è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia (per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti), ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni (e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12), ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
Decreto Legislativo n. 96/19 |
Decreto Legislativo n. 66/17 |
Art. 13 Modificazioni all'articolo 15 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica». |
Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica) a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica. 3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Nelle prossime settimane proseguiremo con l’esame degli articoli successivi.
APPROFONDIMENTI
Profilo di Funzionamento su base ICF-CY
In Disabili.com
Nuovo decreto inclusione
Tina Naccarato