Menu

Tipografia

Il nuovo decreto inclusione integra e corregge il precedente negli articoli 9-10 sulla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico e sul Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Da diverse settimane ci stiamo occupando del D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In attesa dei decreti attuativi che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto, abbiamo avviato un confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3, dell’articolo 4 , degli articoli 5-7 e dell’art. 8 , proseguiamo con l’esame degli articoli 9-10.

Le modifiche contenute nell’art. 9 si riferiscono all’art. 10 del vecchio decreto. Le modifiche contenuti nell’art. 10 si riferiscono all’art. 12 del vecchio decreto (se ne desume che l’art. 11 non sia stato oggetto di modifiche). Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

ESAME DEGLI ARTICOLI 9-10

grassetto: parole o frasi sostituite
rosso: parole o frasi aggiunte

Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 9
Modificazioni all'articolo 10
del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti   nella scuola,   nonché della presenza di altre misure di sostegno,   al fine di   realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo   sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne   e degli alunni,   delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini   dell'inclusione   scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di   cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».
Art. 10
Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:
   a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
   b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
   c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
  «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
-1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella   scuola,   nonché della presenza di altre misure di sostegno, al   fine di realizzare   un ambiente di apprendimento   favorevole allo sviluppo   dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle   alunne e degli   alunni, delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini   dell'inclusione   scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
  3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di   cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma
5-bis.».
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
  Art. 11
Sezioni per il sostegno didattico
1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
Decreto Legislativo n. 96/19 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 10
Modificazioni all'articolo 12
del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «disabilità   certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;
   b) al comma 5:
       1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
       2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea   in     scienze   della   formazione   primaria, anche   con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di».
Art. 12
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica) nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
   a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
   b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
   c) è programmato   a     livello   nazionale   dal     Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
   d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i   crediti   formativi     universitari eventualmente conseguiti dai predetti   laureati     magistrali   in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) sono definiti i piani di studio, le Modalità attuative   e     quelle   organizzative   del     corso   di laurea   in   scienze     della   formazione   primaria, anche   con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,   nonché i crediti formativi   necessari     per   l'accesso   al     medesimo   corso   di specializzazione.

Nelle prossime settimane proseguiremo con l’esame degli articoli successivi.


APPROFONDIMENTI

Analisi del decreto inclusione


In Disabili.com

Nuovo decreto inclusione
 

Tina Naccarato

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy