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Prevista in prima battuta la sospensione temporanea; se dopo 120 giorni il cittadino non provvede a regolarizzare la posizione, scatta la revoca della prestazione

Come avevamo avuto modo di anticiparvi, l’INPS sta provvedendo a sollecitare quei cittadini titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (es. assegno mensile o pensione di inabilità che non abbiano provveduto a comunicare i propri redditi all’Istituto (tramite modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO).

LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ LEGATE AL REDDITO
Ricordiamo, infatti, che per alcune prestazioni sono previsti dei limiti di reddito da non superare. Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
·         pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
·         assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
·         pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
·         pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
·         assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

SOSPENSIONE TEMPORANEA
Come annunciato precedentemente (vedi il Messaggio n° 2756 del 28 luglio, ndr), l’INPS ha fatto sapere in un comunicato stampa del 20 ottobre che, dopo i solleciti, sta provvedendo in questi giorni a mandare delle raccomandate, comunicando la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento,a coloro che ad oggi non hanno risposto dando informativa sui propri redditi.

120 GIORNI DI TEMPO PER COMUNICARE I REDDITI
I cittadini avranno quindi 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021 vedersi così erogate nuovamente le prestazioni. Per effettuare tale comunicazione bisogna presentare domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con
il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.


REVOCA PER CHI NON RISPONDE
A coloro che, passati i 120 giorni dalla ricezione dell’avviso, non provvedessero a comunicare le informazioni richieste, le prestazioni saranno definitivamente revocate e saranno
recuperate le erogazioni non dovute.

PROSSIME COMUNICAZIONI
INPS ha fatto inoltre sapere che in questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con
amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno.

Per approfondire:

Comunicato stampa INPS 20 ottobre 2021

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