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I titolari non in regola con le comunicazioni necessarie all’accertamento dei requisiti di reddito rischiano la sospensione delle prestazioni

Per le persone con disabilità che percepiscono alcune prestazioni assistenziali è importante verificare di essere in regola con le verifiche richieste. In particolare, l’invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito, e vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

Per poter attestare di non superare tali limiti di reddito, in alcuni casi la legge richiede ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o non la comunichino integralmente, attraverso la dichiarazione di responsabilità reddituale (modello RED) - cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
·         pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
·         assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
·         pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
·         pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
·         assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO RED
La circolare 30 novembre 2015 n. 195 individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale dichiarazione di responsabilità reddituale (RED) all'INPS e mette in evidenza i casi in cui si rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari. Nell’allegato al messaggio n. 4023 del 05/10/2016 sono presenti i riferimenti normativi e le tipologie reddituali rilevanti per ogni prestazione collegata al reddito.

CHI NON DEVE PRESENTARE IL MODELLO RED
Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

COME PRESENTARE IL MODELLO RED
La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata online all'INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato, solitamente entro il 31 marzo di ogni anno.
In alternativa, si può presentare tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l'INPS;
  • strutture territoriali INPS.
Ricordiamo che l'INPS non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito.


MESSAGGIO INPS SU INADEMPIENTI
Nel Messaggio n° 2756 del 28 luglio, l’INPS ha informato di aver individuato, a seguito di accertamenti, numerose posizioni di soggetti che per l’anno 2017 non hanno provveduto a presentare né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), nè il modello RED. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All’esito di tale prima comunicazione, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto ha dichiarato che procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali relative alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:
-          estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
-          invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
-          entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
-          trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
-          allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali relative ai soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:
·         a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
·         a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:
- online,accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;

-   oppure tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

Per approfondire

Messaggio INPS n. 2756

In disabili.com
Novità sospensione pensioni in caso di assenza a visita di revisione (invalidità, legge 104, cecità, sordità)

Redazione
 
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