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Per chi non ha comunicato i redditi per il 2018, dopo il sollecito l’Istituto procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale. Il cittadino ha 120 giorni di tempo per evitare la revoca. Ecco come fare

L’INPS ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale si riferisce agli invalidi civili percettori di pensioni di invalidità e assegno sociale, in relazione all’obbligo di dichiarare i propri redditi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il godimento di tali prestazioni. In particolare, l’INPS, a seguito di accertamenti effettuati, ha individuato numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto alla comunicazione dei redditi dell’anno 2018 e seguenti.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E REDDITI
Ricordiamo che invalidità civile e assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito: per avere diritto al loro godimento, i cittadini invalidi devono rimanere entro certi limiti di reddito per l’invalidità. Per poter verificare che i soggetti possano beneficiare delle prestazioni, l’INPS deve verificare appunto che tali redditi non vengano superati.

COMUNICARE ALL’INPS I PRORI REDDITI
Per questo motivo i soggetti beneficiari devono comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, ma solo nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente. (cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
·         pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
·         assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
·         pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
·         pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
·         assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

COMUNICAZIONE REDDITI DEL 2018
A seguito di accertamenti, l’INPS ha individuato numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti. L’Istituto ha, quindi, inviato agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di procedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge. Ricordiamo che nel 2021 l’INPS aveva già comunicato le modalità di verifica e comunicazione reddituale in caso di inadempienza.
All’esito di tale prima comunicazione, per l’anno 2018 l’Istituto ha individuato 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

DOPO IL SOLLECITO LA SOSPENSIONE E LA REVOCA
Per coloro che, nonostante abbiano ricevuto sollecito, non hanno provveduto alla dichiarazione del proprio reddito, l’INPS procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
-        Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2018 e seguenti
Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:
·        estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
·        invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
·        entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, (vediamo in seguito come fare, ndr);
·        trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
·        allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R.

-        Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)
Per i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo, l’istituto provvederà:
•a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
•a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

COME COMUNICARE IL REDDDITO
Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato potrà comunicare i propri dati reddituali:
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
-tramite Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

 
Per approfondire:

Messaggio INPS n° 3350 del 12-09-2022

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