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La Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela diritti delle persone con disabilità segnala una sentenza del Tar Lazio a cui si era appellata la famiglia di un bambino frequentante la scuola dell’infanzia

La FIRST segnala una sentenza del TAR del Lazio relativa al PEI, il piano educativo individualizzato e all’assegnazione delle ore di sostegno di un minore con disabilità, definendola una tegola sulla testa degli alunni, delle famiglie, degli assistenti e delle scuole stesse.

IL CASO
Nel ricostruire il caso, la FISRT ricorda che una famiglia fa ricorso impugnando il provvedimento del Dirigente scolastico che aveva assegnato al minore solo 17 ore di sostegno, per l’anno scolastico 2020/2021, anziché 25 quale massimo consentito per la scuola dell’infanzia. Veniva impugnato anche il PEI che singolarmente non conteneva nessuna indicazione di proposta di ore (caso non raro purtroppo). Con il ricorso la famiglia richiedeva l’assegnazione di un docente di sostegno per il massimo di ore pari a 25 previsto per la scuola dell’infanzia. Chiariti i termini della questione il TAR del Lazio avverte la necessità di procedere ad una disamina delle nuove disposizioni contenute nel dlgs 66/2017, come modificato dalla legge 2018 n. 145, art. 1 comma 1138, lett. b) n. 2 e dlgs 2019 n. 96.

I PUNTI DELLA SENTENZA
Di seguito, il commento della FIRST a due assunti della sentenza che definisce a dir poco “devastanti”. Il primo concerne l’attuazione delle disposizioni dell’art. 7 dlgs 66/2017, che disciplina il PEI e di conseguenza anche il decreto decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, che ha introdotto i modelli nazionali del piano educativo individualizzato.

Quanto all’attuazione afferma il TAR che: “a tenore letterale e dell’intenzione del legislatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 ( Decorrenze e norme transitorie), il comma 7 bis dispone che “ Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1 a 5, all’ art.6 e, all’art. 7 e all’art. 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 1992 n. 104, al passaggio di grado di istruzione”.

Pertanto, afferma, il TAR: “ stando alle statuizioni normative richiamate, a eccezione delle disposizioni di cui all’art. 9, ( Gruppi di Inclusione), la nuova disciplina contenuta negli art. 5                    ( co. 1-5), 6, 7, e 10 del dlgs deve essere applicata solo nei confronti di quegli alunni interessati al passaggio di grado di istruzione a decorrere dall’anno in corso “.

In parole semplici, il PEI uniforme, su cui le scuole stanno già iniziando a lavorare, si applicherebbe non a tutti gli studenti a partire dall’anno scolastico prossimo, ma solo a quelli interessati dal cambio di grado di istruzione!

Purtroppo, spiace doverlo dire sperando di sbagliare, ma temiamo che su questo punto il TAR possa avere ragione, in quanto un conto è la decorrenza delle disposizioni contenute nell’art. 7, prevista ai sensi dell’art. 19 coma 2 dlgs 66/2017, dal primo settembre 2019, altra cosa è l’ambito di applicazione che ne circoscrive l’esatto perimetro applicativo, dal comma 7 bis, previsto solo in favore degli studenti che cambiano il grado di scuola.

Di conseguenza, posto che le scuole e il MIUR hanno già intrapreso una corposa formazione sui nuovi modelli di PEI; posto che molte scuole si stavano attrezzando a redigere il PEI di chiusura dell’anno in corso utilizzando i modelli del PEI uniforme, contenente anche la proposta delle ore dei sostegni, urge, con estrema celerità un intervento correttivo normativo del sopra citato comma 7 bis.

Fin qui l’ambito di applicazione del PEI uniforme, ma il TAR del Lazio va oltre, fino ad interrogarsi se il nuovo complesso tessuto normativo delineato dal dlgs 66/2017 e sue modifiche, abbia lasciato intatto “il potere vincolante del PEI redatto dal GLO con riferimento alla proposta delle ore di sostegno, oppure abbia perso tale natura”.

In ordine a tale aspetto il TAR afferma un principio che qualora venisse confermato da decisioni successive, assumerebbe una portata dirompente ( purtroppo più volte segnalata dalla FIRST).

Ed invero per il TAR del Lazio: “ il PEI non avrebbe più alcun potere vincolante obbligatorio, la cui violazione sarebbe considerata immediatamente lesiva del diritto dell’alunno/a, in quanto la nuova procedura di assegnazione delle ore prevista dall’art. 10 dlgs 66/2017, coinvolgendo più organi con funzioni consultive che intervengono successivamente al GLO, prima delle determinazione finale, che potrebbero incidere sia in melius che in peius sulle statuizioni del PEI, postula che il PEI è qualificabile come mero atto endo - processuale, così come i pareri del GLI e del GIT, i cui vizi potrebbero essere portati a conoscenza del g.a. solo in sede di impugnazione della determinazione conclusiva adottata dal Dirigente scolastico per l’assegnazione al singolo alunno delle misure per l’inclusione scolastica “ ( cfr. Tar).

In altri termini, continua il TAR: “ L’atto produttivo di effetti lesivi per i privati, alla luce della nuova normativa, sembra essere il provvedimento di assegnazione delle ore emesso dal Dirigente, potendo gli atti endo - procedimentali ( PEI, pareri GLI e GIT), essere gravati mediante il meccanismo della cd. “ doppia impugnazione “ avendo cura di evidenziare, gli asseriti vizi di legittimità derivata del provvedimento finale affondano le loro radici in dette valutazioni intermedie” ( cfr. decisione).

IL COMMENTO DELLA FIRST
La FIRST parla, senza mezzi termini, di tesi stravagante, purtroppo sorretta da un autentico pasticcio normativo, che la FIRST ha tentato vanamente in tutti i modi possibili di scongiurare, in quanto siamo stati sempre consapevoli degli obiettivi contenuti in alcune norme del dlgs 66/2017, fin dalla sua stesura originaria.

Sotto il profilo giuridico speriamo che la tesi del TAR del Lazio venga sconfessata da decisioni più robuste dal punto di vista giuridico per plurimi difetti, dichiara la FIRST, che a supporto dichiara: come può immaginare il TAR del Lazio di porre sullo stesso piano un organismo essenziale e primario per il processo di inclusione degli alunni con disabilità, quale è il GLO,                        unico organismo che per composizione e natura pluridisciplinare è in grado di conoscere, come nessun altro, quali sono gli effettivi bisogni dell’alunno/a, al punto tale che gli stessi modelli del PEI uniforme sono conformati proprio per esaltare l’aspetto personalizzante e tutelante di questo organo, nella formazione e redazione del PEI; rispetto ad altri organi che esprimerebbero dei meri pareri “sulle carte”, cioè senza neppure conoscere la vita e la storia di quell’alunno/a?

E’ del tutto evidente che il PEI non può essere considerato alla stregua di un mero atto endo processuale - al pari dei meri pareri espressi da organismi esterni alla classe e ignoti all’alunno/a.

Continua la FIST: Cosa accadrebbe se il GLO nel redigere il PEI proponesse 25 ore di sostegno e il GLI o peggio ancora il GIT, (organo completamente esterno alla scuola), ne proponesse in contrasto 18?

(…) In realtà, denuncia la FIRTST, lo scenario che si prospetta è quello di una situazione che rischia di determinare una situazione di gravissima incertezza e di caos interpretativo e applicativo, frutto, purtroppo di una norma sciagurata, l’art. 10 del dlgs 66/2017, che nella stesura originaria era persino più gravosa rispetto alla versione oggi in vigore, disposizione che va con urgenza modificata, snellita e semplificata, chiarendo una volta per tutte la funzione imprescindibile e vincolante del PEI, così come redatto dal GLO.

Conclude la FIRST:
A parere della FIRST, stupisce che il TAR non si sia posta la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, per manifesta indeterminatezza del suo contenuto e per contrasto con la delega da cui promana.

Stupisce che il Tar Lazio non si sia avveduto della circostanza che da un lato l’impianto complessivo del dlgs 66/2017, art. 7, art. 9 comma 10, il decreto attuativo 182 del 29.12.2020, delineano in modo specifico è dettagliato un sistema di valutazione e di assegnazione delle proposte delle ore di tutti i sostegni in capo al GLO, al momento di redazione del PEI, che deve essere adeguatamente motivata e frutto di quella valutazione complessiva prevista dall’art. 15 del decreto 182/2020.

Stupisce non poco che il TAR Lazio abbia ignorato de plano l’art. 18 del citato decreto attuativo (Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno), il quale dopo avere imposto che sia il GLO a formulare la proposta delle ore sulla scorta dei range indicati, ( di dubbia legittimità), la proposta formulata sarà acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di :
a) formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno ( omettendo il decreto integralmente tutto il farraginoso sistema previsto dall’art. 10 dlgs 66/2017). Il che equivale ad affermare una palese e indiscussa supremazia del PEI e del GLO, rispetto ai fantomatici pareri del GLI e del GIT (allo stato inesistente), i quali al più potranno esprimere un parere non vincolante e meramente subordinato rispetto alla proposta contenuta del PEI che rimane pur sempre l’atto giuridico preminente e prevalente e non certamente il mero atto endo – processuale, posto sul medesimo piano dei pareri del GLI e del GIT, che immagina il TAR Lazio.


In conclusione

La FIRST auspica che tale sentenza non abbia ulteriore seguito, in quanto ciò porterebbe ad un vuoto drammatico di tutela e di incertezza senza precedenti.

La FIRST chiede che il MIUR intervenga quanto prima apportando i giusti correttivi normativi che questa Federazione aveva purtroppo, in tempi non sospetti, paventato per ristabilire inequivocabilmente la centralità del GLO e la preminenza del PEI.

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