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Sul portale ministeriale “Inclusione e nuovo PEI” sono disponibili tutti i nuovi documenti normativi, i documenti di accompagnamento, le informazioni sulle attività di formazione previste e le FAQ

In questi giorni sono molti gli interrogativi in merito ai nuovi modelli di PEI (il piano educativo individualizzato per studenti), da poco pubblicati insieme al decreto interministeriale n. 182/20. Non mancano le perplessità le posizioni che ne evidenziano alcune criticità, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi.

Una risorsa importante che può essere moto utile per approfondire la tematica e, quindi, per maturare posizioni ben informate, è certamente il portale ministeriale Inclusione e nuovo PEI.

All’interno di esso possiamo quattro sezioni distinte:
-          una sezione completa su tutti i nuovi documenti normativi, di cui continueremo ad occuparci nelle prossime settimane;
-          una sezione in aggiornamento dedicata alle attività di formazione. Al momento sono state pubblicate alcune slide di sintesi e un webinar;
-          una sezione dedicata ai documenti di accompagnamento, contenente al momento una presentazione del decreto interminsteriale, il DD n. 75 del 26 gennaio, riguardante i contenuti delle misure di accompagnamento e l’istituzione di un comitato tecnico in merito e l’Allegato A, che specifica tali misure. Esse riguardano quattro aspetti: le azioni informative (presentazione e portale inclusione), le azioni formative (webinar nazionali e formazione territoriale), la formazione dei formatori (costituzione di un gruppo nazionale di dirigenti e docenti, con funzioni di formazione e supporto alle istituzioni scolastiche) e le azioni di accompagnamento (disseminazione e affiancamento delle scuole);
-          una sezione riguardante FAQ e form, le domande e le risposte. Anche questo spazio contiene già alcune importanti informazioni ed altre saranno aggiunte prossimamente.
Proprio in merito a quest’ultima sezione, riprendiamo in breve alcune domande/risposte che possono chiarire alcuni dubbi, invitando contestualmente al una lettura attenta dell’intera sezione.

1.       Come si procede in assenza del Profilo di funzionamento in chiave ICF previsto dal Decreto 66?
E’ prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

2.       Come ci si regola per l’iscrizione degli alunni a scuola? Si dovranno utilizzare nuovi modelli?
Come specificato nella Nota del Capo Dipartimento del 13 gennaio 2021, “Per quanto concerne l’applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti”.

3.       È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?
È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato “di norma” entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.

4.       Mi hanno detto che la nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell'alunno e della situazione familiare. Ma sono davvero obbligata a scrivere queste cose?
La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l'istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

5.       “Progetto individuale” e “Progetto di vita” sono la stessa cosa?
Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come “progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.

6.       La valutazione degli obiettivi come si accorda con i nuovi criteri di valutazione della scuola Primaria?
Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI - in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare - che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento - va sottolineato - che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.
Su questo punto esprimiamo grande perplessità. Riteniamo infatti che sarebbe ben più aderente ai principi di inclusione procedere individuando macroaree di obiettivi utilizzabili per la valutazione di tutti gli alunni o, al contrario, procedere con la personalizzazione per tutti gli alunni.

7.       Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione di formulare un PEI curricolare o differenziato spetta alla famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa a maggioranza dei presenti. È vero?
Non cambia nulla, rispetto al passato: il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

8.       Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all'anno in corso 2020/21 oppure per il prossimo a. s. 2021/22?
Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell'anno in corso 2019/20 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

9.       Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio?
Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell'art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

10.   Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?
11.   Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell'incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

Queste sono alcune risposte fornite dalla pagina ministeriale. Altre, verosimilmente, si aggiungeranno e potranno forse aiutarci a comprendere meglio questo cambiamento. Riteniamo però innanzitutto fondamentale procedere con la lettura diretta delle fonti normative e continueremo a farlo nelle prossime settimane, analizzando i nuovi modelli di PEI e le Linee Guida, nonché lo schema sul Debito di funzionamento e la Tabella dei fabbisogni.

APPROFONDIMENTI

Nuovo PEI: si torna alle classi speciali?

In disabili.com

Il decreto interministeriale

Tina Naccarato

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Photo by //unsplash.com/@flpschi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&;">Feliphe Schiarolli on Unsplash

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