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Cosa prevede il decreto interministeriale sul nuovo modello di PEI e sulle modalità di assegnazione del sostegno? Lo esaminiamo dettagliatamente

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Ne esaminiamo gli aspetti fondamentali.

ART. 1. Co 3 – ALCUNE DEFINIZIONI
-          alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli
-      alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli
-      studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 (Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
-          GLO: il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017;
-          GLI: il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all’articolo 9, comma 8 del DLgs 66/2017;
-          UMV: Unità multidisciplinare di valutazione.

ART. 2 – IL PEI
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO, tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. E’ uno strumento di progettazione educativa e didattica.

ART. 3 – IL GLO
-          Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato;
-          partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare;
-          si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
-          il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale;
-          possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base;
-          il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO; ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEL GLO
-          Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
-          il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il
-          raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
-          il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
-          il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo;
-          il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
-          le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione;
-          le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona;
-          i membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

ART. 5 – RACCORDO TRA PEI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO
-          il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici;
-          qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

ART. 6 – RACCORDO TRA PEI E PROGETTO INDIVIDUALE
Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

ART. 7 – QUADRO INFORMATIVO
Il modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

ART. 8 – OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno. L’osservazione e la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:
-          relazione, interazione e socializzazione;
-          comunicazione e linguaggio;
-          autonomia e orientamento;
-          cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.
Per ciascuna delle dimensioni occorre individuare obiettivi ed esiti attesi, nonché interventi didattici e metodologici, articolati in attività, strategie e strumenti.

ART. 9 – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO
A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità.

ART. 10 – CURRICOLO DELL’ALUNNO
La progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell’alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell’infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l’esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.

Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:
-          se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
-          se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
-          se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
-          se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se si tratta di percorso ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato.

Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria.

ART. 11 – COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO
Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato uno spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.

ART. 12 – DIRITTO ALLO STUDIO E FREQUENZA
Nel PEI sono indicati gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). Sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

ART. 13 – PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE
Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze dell’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base.

ART. 14 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI.

ART. 15 – VERIFICA FINALE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti. Contestualmente si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo. Il GLO propone il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta. Il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell’alunno con disabilità da e verso la scuola.

ART. 16 – PEI PROVVISORIO PER L’ANNO SUCCESSIVO
Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO: rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

Il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo.

ART. 17 – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
In caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto della stessa.

ART. 18 – MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DEL SOSTEGNO
Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati



Assente



Lieve



Media



Elevata



Molto elevata


Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica. La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:
-          formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
-          formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.
Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti.

ART.19 – MODELLI DI PEI
I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.

ART. 20 – LINEE GUIDA
È adottato il documento recante Linee Guida concernenti la definizione delle modalità da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE
Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale. Con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.

Nelle prossime settimane procederemo con l’analisi dei nuovi modelli del PEI, delle Linee Guida e degli altri nuovi documenti.

APPROFONDIMENTI

Inclusione e nuovo PEI

In disabili.com

Ecco il nuovo PEI per il sostegno scolastico a studenti con disabilità

Tina Naccarato

Qui tutti gli articoli su Coronavirus e disabilità

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