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Linee guida sul nuovo Pei: alcune precisazioni nella parte introduttiva

Nelle settimane scorse ci siamo occupati delle novità riguardanti il PEI (il piano educativo individualizzato per il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata), con la pubblicazione dei nuovi modelli di PEI da parte del Ministero. Abbiamo esaminato il decreto interministeriale che li accompagna e ci siamo soffermati su non poche criticità evidenziate da più parti.
Procediamo ora analizzando le Linee Guida  pubblicate insieme ai nuovi modelli, riguardanti le misure di assegnazione del sostegno.

Nella parte introduttiva del documento si precisa che i decreti delegati, attuativi della Legge 107/2015, rinnovano il quadro ordinamentale che risulta attualmente configurato come segue:

schema delle leggi sul sostegno disabili
Le nuove disposizioni di legge introdotte dal Decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal Decreto legislativo n. 96/2019, completano un quadro normativo già molto avanzato in termini di garanzia del diritto allo studio di alunni e studenti con disabilità, in linea con la tradizione di equità e di accoglienza che vede l’Italia tra i Paesi più all’avanguardia nelle politiche di inclusione.

LA PARTECIPAZIONE – La partecipazione attiva di tutte le componenti della “comunità educante”, che si traduce nelle varie forme di collaborazione, deve sempre attuarsi nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli. È elemento di progresso la previsione della partecipazione dei genitori dell’alunno e, ancor più, la partecipazione dello studente della scuola secondaria di II grado nel Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO). La sezione introduttiva del PEI si apre non a caso con un “quadro informativo” dedicato alle informazioni che i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) ovvero gli esperti da loro indicati possono fornire. E’ sempre bene che scuola e famiglia “si parlino”, scambiando informazioni, punti di vista, modalità di presa in carico, strategie di gestione dei comportamenti problematici ecc. Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito.

VALUTAZIONE – Per quanto concerne la valutazione, il riferimento fondamentale resta l’art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della legge 104 (Legge 104/1992), che fissa i seguenti punti:
1. Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato: a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano]; b) quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Le modalità di valutazione restano nella facoltà dei docenti: sulla base del PEI, si indicano le discipline per le quali la valutazione è personalizzata e si “esplicita” il perché e il come. La valutazione, infatti deve essere formativa, ma non autoreferenziale.

Nei prossimi giorni proseguiremo l’esame del documento, a cominciare dalla composizione e dall’organizzazione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione.

APPROFONDIMENTI


Nuovo PEI: alcune criticità


In disabili.com


Portale ministeriale Inclusione e Nuovo PEI

Tina Naccarato

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