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Il pass disabili permette di parcheggiare la macchina sulle strisce blu senza pagare? E’ consentita la sosta senza disco orario? Vediamo le regole di sosta col contrassegno disabili

A maggior ragione in prossimità delle vacanze ci sembra utile tornare parlare di contrassegno auto disabili, per tutti coloro che si sposteranno in macchina per le ferie. Si tratta comunque di informazioni importanti per tutti, per muoversi più consapevoli dei propri diritti, ed evitare di incappare in multe  e contravvenzioni.

Completiamo le informazioni che abbiamo raccolto recentemente nelle FAQ pass disabili con un articolo dove vediamo dove si può parcheggiare col contrassegno disabili. Di seguito, il regolamento riportato dalle schede dell’ACI.  

Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile di parcheggiare (sosta):

• negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);

• nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);

• nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;

• nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);

• nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996); o nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);

• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);

• nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

Non è quindi consentita nei seguenti casi:
  •  dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  •  dove vige il divieto di fermata;
  •  in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
  •  in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  •  in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
  •  nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  •  negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
  •  nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  •  nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.


    Fonte:
    Aci


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Redazione

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