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ATTENZIONE!!! La legge 120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" ha fatto prodotto alcune modifiche sul Codice della Strada. Per conoscere le novità leggi NUOVO CODICE DELLA STRADA: COSA CAMBIA PER I DISABILI?

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CONTRASSEGNO INVALIDI
CHI PUO' FARNE RICHIESTA E A COSA SERVE?

  • I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti.
  • Possono essere richiesti presso il Comune di residenza e sono validi in tutta Italia.
  • Nella domanda oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
  • Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità . In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'.
  • I contrassegni hanno validità massima di 5 anni.
  • Il periodo della loro validità è in relazione alla tipologia dell’invalidità sia essa permanente o temporanea, così come certificata dagli Enti competenti.
  • Sono rinnovabili.
  • Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di anni 3.
  • Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

AVVERTENZE   

  • Il contrassegno è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza dell’intestatario;
  • Deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell’invalido;
  • Permette di circolare:
    Nelle corsie preferenziali riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;
    Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità .
  • Permette di sostare:
    Negli appositi spazi riservati agli invalidi;
    Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità .
    Nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo

ALCUNE PRECISAZIONI:

  • D.P.R. 503/96: ... la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane quando é autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità
  • Art.188 . Regolamento di Attuazione: ... alle persone detentrici del contrassegno di cui al comma 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo... nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
  • Art. 381 (Art. 188 Cod. str.)
    (Strutture e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide)
    Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide.
  • Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4.
  • L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità "
  • Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi".
    Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
  • Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanita'.

NORMATIVE

  • Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n.º285, art. 188
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.º495, art 381

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