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Gli automobilisti disabili che circolano nelle ZTL con contrassegno devono comunicare entro 48 ore il loro transito, altrimenti fioccano le multe. Ma la Cassazione è chiara: la violazione non sussiste

Girare in città – soprattutto nei grandi centri urbani – è sempre più difficile, e non solo per le barriere architettoniche: il traffico è sempre tanto, e il parcheggio scarseggia. La situazione è, lo sappiamo bene, ancora più complicata se a muoversi è una persona con disabilità, magari che fatica a deambulare. In questo caso viene in aiuto il contrassegno disabili, che consente di parcheggiare negli spazi riservati (quando non occupati impropriamente!). Ma la domanda è: col contrassegno invalidi posso circolare anche nelle ZTL?

Ci siamo già occupati della questione contrassegno disabili e accesso a zone a traffico limitato, ma ci torniamo, anche a seguito delle richieste numerose di informazioni che ci arrivano dai nostri lettori, spesso multati.

Come detto, la legge italiana prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. A stabilirlo è l’art. 11 del DPR. 503/1996. A questo diritto si aggiunge però l’obbligo, per il conducente, di comunicare al Comune nel quale si intende transitare, il numero di targa dell’auto che accederà alla ZTL. Tale comunicazione va fatta entro le 48 ore successive al transito. Si tratta di una prescrizione richiesta dai Comuni.  
Questo obbligo di comunicazione talvolta non è noto agli automobilisti disabili, oppure, talvolta, non è ottemperato per motivi di tempo o altri impedimenti. Risultato? Al conducente disabile arriva la multa. Ma si tratta di una contravvenzione legittima? Secondo la Cassazione no.

Una pronuncia del 2017 (sent. n. 21320/17 del 14.09.2017), infatti, ribadisce come “(per chi sia in possesso del contrassegno, ndr) la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità” e che la violazione dell’obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive non inficiava la legittimità dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili, ma aveva il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi."

In sostanza: stante il diritto di transitare nella ZTL del possessore del contrassegno invalidi quando sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, l’obbligo di comunicare il proprio passaggio rimane, ma ha il solo obiettivo di snellire e semplificare i controlli amministrativi, quindi la sua mancanza non inficia il diritto del disabili al transito, e di conseguenza non giustifica la multa.
La Corte ha infatti ha chiarito che, poichè la comunicazione va resa entro le 48 ore DOPO  il transito, non si tratta tanto di un “permesso” (cha andrebbe semmai richiesto PRIMA del passaggio), ma di una comunicazione che serva a snellire le pratiche di verifica di chi ha legittimamente diritto di passare.

La Corte scrive infatti che: L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale (…) non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente, avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso; tale finalità è stata correttamente individuata nella motivazione della sentenza impugnata, che appare dunque immune dalle censure proposte dal ricorrente nel terzo motivo.

In definitiva: la comunicazione del passaggio entro le 48 ore rimane un obbligo, e va fatta. Tuttavia, coloro i quali dovessero incappare in sanzioni per mancata comunicazione, possono appellarsi a questa pronuncia della Cassazione che ribadisce come il trasito – stanti le altre condizioni -  sia consentito anche senza bisogno di comunicare l’avvenuto passaggio.

Per approfondire:

Il testo della sentenza n. 21320/17 del 14.09.2017

DPR. 503/1996

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