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Sul caso Cappato e dj Fabo la Corte ha stabilito che in determinate condizioni non è punibile chi aiuta un malato a suicidarsi. Ma serve una legge subito

Nella giornata di mercoledì è arrivata l’attesa sentenza della Corte Costituzionale in merito al caso di Marco Cappato, che era accusato di avere aiutato Fabiano Antoniani (noto come dj Fabo) a suicidarsi in Svizzera. La base dell’accusa era l’articolo 580 del codice penale che, di fatto, equipara assistenza al suicidio e istigazione al suicidio.

LA SENTENZA - Il caso in oggetto riguarda quindi il suicidio assistito, ed in particolare la punibilità o meno di chi aiuta una persona, già determinata a togliersi la vita, a suicidarsi. La Corte Costituzionale ha stabilito che è non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente.
Devono però verificarsi alcune condizioni. Il paziente deve essere:
1. tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale
2. affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili
3. pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

LE CONDIZIONI NECESSARIE - In pratica la Corte ha stabilito che, in determinate condizioni, non è punibile con il carcere chi pratica l’assistenza al suicidio, perché questa non è paragonabile all’istigazione al suicidio (come fa l’articolo 580 del codice penale). La persona deve però avere una malattia irreversibile che gli provoca sofferenze che reputa intollerabili, essere tenuta in vita da trattamenti medici  di sostegno vitale ed essere pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente. Inoltre la verifica di queste condizioni  e delle modalità di esecuzione spetta a una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territoriale competente.
In tutti gli altri casi, aiutare qualcuno a suicidarsi rimane un reato.  

SERVE UNA LEGGE OLTRE LE SENTENZE - Va ricordato che questa, come tutte le sentenze, non è legge, ma riguarda il caso specifico di Marco Cappato e dj Fabo. Questo significa che finchè il Parlamento non legifererà in materia, ciascun caso sarà analizzato dai giudici singolarmente. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha nuovamente incalzato il Parlamento per un indispensabile intervento del legislatore in materia. Ricordiamo, infatti, che la Corte Costituzionale nel 2018 aveva già chiesto al Parlamento di colmare il vuoto legislativo, rinviando la sua decisione in materia di aiuto al suicidio. Nonostante l’invito, il Parlamento in questo anno non è riuscito a esprimersi a riguardo, trovando un accordo.

SUICIDIO ASSISTITO NON È EUTANASIA - La questione di una legge sul fine vita è ormai improcrastinabile: da anni, peraltro, il tema  è al centro del dibattito che coinvolge politica e società, balzata alla cronaca con i casi prima di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro, e più recentemente con dj Fabo. Val la pena ricordare che in materia di fine vita, in Italia alcune pratiche sono attualmente consentite ed altre vietate.

Innanzitutto suicidio assistito ed eutanasia sono cose diverse:
-    Nel suicidio assistito è il soggetto stesso ad assumere autonomamente il farmaco che provocherà  la sua morte. Il farmaco viene fornito dal medico, ma egli non interviene direttamente, ed è la persona a decidere quando morire. In Italia è vietato, in quanto equiparato all’istigazione al suicidio. Questa nuova sentenza della Costituente potrebbe cambiare le cose.

-    Nell’eutanasia c’è l’intervento del medico, che oggettivamente provoca la morte del paziente. Va però fatta una distinzione tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva.
a) Nell’eutanasia attiva la somministrazione del farmaco che provoca la morte viene fatta da parte di un medico. In Italia è vietato.
b) Nell’eutanasia passiva  non c’è somministrazione del farmaco letale, ma la sospensione di trattamenti, cure o interventi con macchinari che tengono in vita il paziente, da parte del medico. In Italia è consentito: quest’ultimo caso rientra tra quelli regolamentati  dalla legge sul testamento biologico, del 2018: nessun trattamento sanitario può essere fatto senza il consenso della persona interessata, compresa nutrizione e idratazione artificiali. Pertanto si può anche rifiutare di essere alimentati o idratati artificialmente.

Ora la palla passa al Paralmento, che non può più sottrarsi a una decisione in materia.


Per approfondire:

Il Comunicato stampa della Corte Costituzionale


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Redazione


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