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 Le risposte ai dubbi più diffusi in materia di DAT in un vademecum a domande-risposte, che vuole sanare i dubbi più comuni sulle novità introdotte dalla nuova legge

Come avevamo avuto modo di riportarvi, lo scorso 14 dicembre è stata approvata in Italia la prima Legge sul Testamento  Biologico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 31 gennaio scorso.

Tra le novità principali introdotte dalla normativa, la possibilità per chi è maggiorenne di stabilire delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), ovvero delle indicazioni sui trattamenti sanitari che si vogliono ricevere o meno nel caso in cui ci si trovasse in condizioni di incapacità di decidere per la propria vita.
Per facilitare la conoscenza di tutte le possibilità e la stesura delle DAT a chi fosse interessato a scriverle, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato nel suo sito ufficiale un vademecum in cui sono sintetizzati i dubbi più diffusi e le novità in questo campo introdotte dalla nuova legge. Il vademecum è strutturato con una serie di FAQ con le relative risposte,  in modo da renderne più facile l'utilizzo e la consultazione.

LE FAQ DEL VADEMECUM – Riportiamo qui sotto il vademecum per intero:

Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
· Accertamenti diagnostici
· Scelte terapeutiche (in generale)
· Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

Quale la novità?
Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art 1 co 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.

Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia
· Maggiorenne
· Capace di intendere e di volere

In che forma si possono manifestare le DAT?
· Atto pubblico notarile
· Scrittura privata autenticata dal notaio
· Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente
L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

E se il paziente non è in condizioni di firmare?
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto

Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte

Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, in qualunque momento
· utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
· o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.

Dove viene pubblicizzata la Dat?
· In un registro comunale (ove già istituito)
· In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.

Quindi manca una Banca dati a livello nazionale?
La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. La legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale

Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.

Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui
• Appaiano palesemente incongrue
• Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
• Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro.
In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.

Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Redazione

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