Menu

Tipografia


Dopo essere stata licenziata dalla Camera lo scorso aprile, nella mattina di oggi  è passato anche al Senato, senza modifiche, con 180 sì, 7 no e 6 astenuti il DDL sul Biotestamento, che è diventato legge. Tutte respinte le proposte di emendamenti.
Un lungo applauso dell’Aula ha accolto questa legge, per la quale si attendeva da moltissimi anni. Il Premier Gentiloni, su Twitter ha twittato: “Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona”.

I DIRITTI DEL PAZIENTE SUL FINE VITA - Da oggi, dunque, ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (che potranno esempre essere revocate), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. La persona potrà esprimere il proprio consenso o rifiuto su scelte diagnostiche o terapeutiche e trattamenti sanitari, oltre alle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Questi  i punti centrali della legge

IL CONSENSO INFORMATO – Nell’articolo 1 si parla di consenso informato, e prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Se il paziente lo desidera, nella relazione di cura tra lui e il medico, possono essere coinvolti anche i familiari.  

TERAPIA DEL DOLORE – L’articolo 2 prevede che il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione. elle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari,
il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico


I MINORI  O INCAPACI – L’articolo 3 definisce la questione per quanto riguarda minori e incapaci. La persona minore  di età o incapace  ha diritto  alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle con-dizioni di esprimere la sua volontà.

Per quanto riguarda i minori 'il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore'.
Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

l consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali'. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e 'in conseguenza di ciò - si afferma - e' esente da responsabilità civile o penale'. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: 'Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione'. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, 'la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni'.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - 'Nella relazione tra medico e paziente  rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e' tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità'.

Redazione


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy