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In una ordinanza la Cassazione è tornata sui criteri per il calcolo del limite di reddito per accedere a questa prestazione riservata ai cittadini invalidi

In tema di pensione di inabilità e assegno di invalidità (previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118), è interessante una pronuncia della Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n.16599/2020 pubblicata il 3 agosto 2020 la Cassazione, in riferimento al caso di una donna, si è pronunciata su come si debba calcolare il limite di reddito previsto per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile. Ricordiamo, infatti, che questa prestazione (così come la pensione di inabilità) prevede che non si possano superare alcuni  limiti di reddito personale che vengono annualmente fissati e rimodulati (qui importi e limiti attualmente in vigore per il 2021).

IL CASO SPECIFICO
Nel caso specifico, una donna si era rivolta al tribunale per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile: il Tribunale aveva accolto la domanda, confermata poi anche dalla Corte d’Appello di Napoli. Secondo la Corte, in merito al requisito reddituale per il riconoscimento dell’assegno di invalidità andava considerato il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili.
In seguito a questa pronuncia, l’INPS era ricorso alla Corte di Cassazione: secondo l’Istituto i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito ai fini previdenziali ed assistenziali sono quelli imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili.
Quale, quindi, la versione corretta? La Corte di Cassazione si è espressa a favore della donna, riconoscendo il suo diritto all’assegno di invalidità.

LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS ribadendo, in particolare, che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.
Tradotto: il limite di reddito da considerare come tetto massimo per la pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

Nella sua pronuncia, la Cassazione precisa inoltre che proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità.

In un altro punto aggiunge: tutte le volte che il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015).

Per approfondire:

Il testo della sentenza

In disabilicom:

Come si calcola iva al 4% disabili

speciale invalidità civile

Differenza tra l’assegno mensile di assistenza e l’assegno ordinario di invalidità dell’INPS

Redazione

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