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Quanto si prende di invalidità civile? Qual è l’importo dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordi, pagato dall’INPS? Tutti gli importi dal 1 gennaio 2021

Il 18 dicembre 2020 l’INPS ha pubblicato la Circolare numero 148 contenente, tra le altre cose, gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2021, rivalutati in base all’inflazione e al costo della vita, come ogni anno. Per il 2021 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è dello 0%, mentre per le indennità la variazione provvisoria è fissata a +0,79%. Nella stessa circolare viene anche fissata la perequazione definitiva allo 0,5% per il 2020.

Per quanto riguarda le prestazioni a favore delle persone con disabilità, l’INPS precisa che i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV), sono rimasti invariati rispetto agli importi delle pensioni di invalidità del 2020. Questo significa che gli importi delle pensioni sono rimasti gli stessi, eccetto qualche piccola variazione per le altre indennità.

Si ricorda, inoltre, che il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI PENSIONI
Rispetto al 2020, quindi, nessuna variazione rispetto ai limiti di reddito previsti per accedere alle prestazioni. Per invalidi totali, ciechi civili e sordi il limite di reddito annuo personale è di 16.982,49 €.
Per invalidi parziali e minori il limite di reddito annuo personale di 4.931,29 €. Con questi limiti, gli importi mensili delle pensioni sono: per invalidi e sordi di 287,09 €, per ciechi parziali di 213,08 € e per ciechi assoluti di 310,48 €. L’accompagnamento ha un piccolo ritocco a 522,10€.

GLI IMPORTI
La circolare, alla tabella 2 contiene le tabelle riassuntive degli importi previsti dal 1 gennaio 2021, che qui sintetizziamo.
CIECHI
- Pensione ciechi civili assoluti: € 310,48 – limite di reddito: € 16.982,49
- Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: € 287,09 - limite di reddito: € 16.982,49
- Pensione ciechi civili parziali: € 287,09- limite di reddito: € 16.982,49
- Accompagnamento ciechi civili assoluti:  € 938,35 -   Nessun limite di reddito
- Indennità speciale ciechi ventesimisti: € 213,79 -  Nessun limite di reddito

INVALIDI CIVILI    
- Pensione invalidi civili totali: € 287,09 - limite di reddito:  € 16.982,49
- Assegno mensile invalidi civili parziali: € 287,09 – limite di reddito:  € 4.931,29
- Accompagnamento invalidi civili totali: € 522,10 - Nessun limite di reddito
- Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 287,09 – limite di reddito:    € 4.926,35        
 
SORDI
- Pensione sordi:  € 287,09 - limite di reddito: € 16.982,49
- Indennità comunicazione sordi: € 258,00 -  Nessun limite di reddito

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: € 515,58 - Nessun limite di reddito

TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE
Raggiunta una certa età, i titolari della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi ricevono, in sostituzione a queste prestazioni, l’assegno sociale. Il requisito anagrafico minimo per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31dicembre 2022 è di 67 anni. Tale requisito deve infatti periodicamente essere aggiornato, adeguandolo all’incremento della speranza di vita.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2021 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale . In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire). Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali nonsono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA
Nella circolare si ricorda inoltre che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Questo secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11agosto 2014, n. 114. Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria,il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.

L’INCREMENTO AL MILIONE
Ricordiamo inoltre che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (all'art.15), è previsto che il cosiddetto “incremento al milione”, finora spettante solo ai soggetti con più di sessant’anni di età, sia applicato anche ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, già dai 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali).
In questo modo è possibile raggiungere un massimo di 652,02 euro al mese (calcolando una maggiorazione di massimo 364,93€ sommata alla pensione mensile di 287,09 €); questo in relazione a determinati requisiti reddituali, ovvero:
- Limite di reddito di 8.476,26 euro annui per pensionato non coniugato (si calcola dalla somma dell’importo annuo 2021della INVCIV, pari a € 3.732,17 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09) 
- Limite di reddito di 14.459,90 euro annui per pensionato coniugato (somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64). Ne abbiamo parlato qui e qui.

La circolare indica inoltre il calendario pagamenti pensioni per il 2021, con l'indicazione delle date dei pagamenti per tutto il 2021.

Per approfondire:

Circolare INPS n.148 del 28 dicembre 2020

Allegato n.1

Allegato n 2 (importi invalidità)


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