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Entrambe sono prestazioni che possono essere richieste da persone con invalidità parziale

A proposito di invalidità civile e prestazioni economiche ad essa correlate, ci sembra utile riassumere qui le differenze tra assegno mensile di assistenza e assegno ordinario di invalidità: entrambe sono provvidenze erogate dall’INPS, alle quali ha diritto di accedere i cittadini invalidi parziali, quando in possesso dei previsti requisiti. Vediamo quali sono.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica prevista dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore di soggetti (di età compresa tra i 18 e i 67 anni) ai quali sia stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74% al 99% e in possesso di un reddito inferiore a determinate soglie, stabilite di anno in anno.
L’assegno mensile di assistenza, pertanto, può essere richiesto dai cittadini invalidi civili parziali con una invalidità di almeno il 74%; la procedura parte sempre con l’inoltro all’INPS della domanda di accertamento sanitario all'INPS, che procede poi alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.
Ricordiamo che la riduzione della capacità generica di lavoro viene determinata facendo uso delle Tabelle Ministeriali che prevedono per ogni patologia una percentuale d’invalidità.
Se il cittadino risulta in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti, verrà corrisposta la prestazione economica, per  13 mensilità l’anno, a partire dal primo giorno del mese successivo della presentazione della domanda.

L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
Anche l’assegno ordinario di invalidità viene erogato dall’INPS, e sempre a soggetti con capacità lavorativa ridotta (a meno di un terzo) a causa di infermità fisica o mentale. Tuttavia, a differenza dell’assegno mensile di assistenza, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione di natura previdenziale, e può essere richiesto solo dai lavoratori che soddisfino  alcuni requisiti di anzianità contributiva, mentre non troviamo parametri legati al reddito.
L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, e viene concesso solo ai lavoratori:
-    dipendenti;
-    autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
-    iscritti alla gestione separata.
Per poter fare richiesta di assegno ordinario di invalidità, la persona con invalidità parziale deve avere:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico/mentale
- almeno 5 anni di contributi e assicurazione (260 contributi settimanali)  di cui 3 anni nei 5 precedenti la presentazione della  domanda (156 settimanali).

Quando concesso (quindi in presenza di tutti i requisiti richiesti), l’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale: si può chiederne il rinnovo prima della scadenza, e dopo tre riconoscimenti consecutivi viene confermato automaticamente. Quando il beneficiario raggiunge l’età pensionabile (e in presenza di a tutti i requisiti), l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia. Non è reversibile ai superstiti ed è incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione.
Quanto alla cifra, verrà corrisposto mensilmente un assegno il cui importo viene calcolato in relazione ai contributi versati dal lavoratore, con lo stesso sistema di calcolo della pensione, ovvero misto per quanti abbiano iniziato a lavorare prima del 1996 e contributivo per gli iscritti dal 1996.
 
Per approfondire:
www.inps.it

Potrebbe interessarti anche:
Le tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992)
 
Redazione

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