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Legge 104 e non solo: quali sono le agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità e invalidità? Una tabella riassume i principali benefici, dall'iva al 4% alla detrazione del 19% sull'acquisto di alcuni beni e ausili

In Italia sono previste una serie di agevolazioni fiscali per persone con disabilità. Si tratta, ad esempio, dell'iva al 4% e della altre agevolazioni auto disabili, quelle su spese sanitarie e di assistenza oltre che le detrazioni irpef figli disabili a carico. A questi benefici è dedicata la "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" redatta dalla Agenzia delle Entrate che periodicamente provvede ad aggiornarne i contenuti (l'ultima versione è proprio dello scorso mese, ndr).

A questo proposito, ci sembra utile riportare qui una tabella che riassume quali sono le principali agevolazioni e chi sono i beneficiari, riportando le specifiche riguardanti il tipo di status o certificazione richiedta per accedere, di volta in volta, ai singoli benefici (es. handicap con legge 104 oppure invalidità civile, ecc).

Tipo di agevolazioneTipo di condizioneIva agevolata al 4%Detrazione integrale Irpef del 19%Detrazione Irpef in misura fissaDeduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3)

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per le quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

e

la persona disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetta da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione medica competente).

Si (4) Si (5) = =
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione della persona disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetta da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. Per queste persone disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione medica competente). Si (4) Si (5) = =
3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per le quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

e

La persona disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetta da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione medica competente).

no Si = =

4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per persone non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella)

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda le persona disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Si Si = =
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Si (6) (7) Si = =
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale
Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. = = = Si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che essa fruisca dell’assegno di accompagnamento. La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. = = = Si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”. = per l’importo che eccede 129,11 euro = =
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”. (8) per l’importo che eccede 129,11 euro = =
10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”. = per l’importo che eccede 129,11 euro = =
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per le quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. = Si = =
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”. = = = Si
13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida l’agevolazione spetta solo ai non vedenti = Si (9) =

=

14. Spese di mantenimento per il cane guida l’agevolazione spetta solo ai non vedenti = = pari a 516,46 euro (1.000 € dal 2019) =

 

Rispetto quanto sopra indicato riportiamo anche alcune precisazioni importanti, rimandando sempre anche alla lettura completa dell'approfondimento dedicato.

  1. Familiare del disabile
    Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare della persona disabile (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando la persona disabile stessa è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).
    Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.
    La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente alla persona non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
    Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

  2. Esenzione bollo auto e trascrizione al PRA
    Se la persona disabile è affetta da minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato.
    Per la persona non vedente, sord, portatrice di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e per le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affette da pluriamputazioni) per le quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.
    Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto.
    L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei ciechi.

  3. Agevolazioni Iva 4% auto
    L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
    L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
    Per le persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetta la persona disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
    In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).
    Per l’adattamento di veicoli già posseduti dalle persone disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

  4. Detrazione Irpef auto
    A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.
    Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
    È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

  5. Cumulo agevolazioni Iva - Irpef
    In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

  6. Sussidi tecnici e informatici
    I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
    I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

  7. Iva agevolata pre l'acquisto di altri beni
    Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:
    • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione
    • apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
    • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
    • poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
    • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

  8. Acquisto cani guida
    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Per approfondire:

Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabiilità

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