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Posso usare i permessi della legge 104 se l’azienda è in cassa integrazione? Si possono prendere giorni di congedo nello stesso mese dei permessi legge 104? Risponde l’INPS

Il Messaggio INPS 1621 del 15 aprile contiene chiarimenti sulle modalità di fruizione, da parte dei lavoratori pruivati assicurati INPS, del congedo COVID-19 (previsto dall’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), in particolare sulla compatibilità con altre misure previste per i lavoratori, come i permessi della legge 104.

Qui ci concentriamo sulle compatibilità tra questo congedo parentale COVID-19 e le altre forme di permessi previsti per assistere figli con disabilità. Ricordiamo, inoltre, che il termine per la fruizione dei congedi parentali Covid-19 è stato prorogato

COMPATIBILITÀ TRA CONGEDI COVIDE 19 E:
Vediamo in quali casi i congedi COVID19 sono compatibili con le altre misure:

Permessi legge 104
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Congedo parentale (art. 33 del D.lgs n. 151/2001)
E’ possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001.

Congedo straordinario (articolo 42 D.lgs n. 151/2001)
E’ possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del del D.lgs n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.


COMPATIBILITÀ TRA 12 GIORNI AGGIUNTIVI PERMESSI LEGGE 104 E:
Vediamo in quali casi i giorni aggiuntivi di permesso da legge 104, previsti dall’art. 24 del Decreto Cura Italia, sono compatibili con le altre misure:

CIG/FIS con sospensione a zero ore

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

CIG/FIS con riduzione di orario
In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,secondo le regole del part-time verticale.


COMPATIBILITÀ PERMESSI TRA I DUE GENITORI
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata, per un totale complessivo di 15 giorni.

È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio:
- dei permessi
di cuiall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
- del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001
- del congedo straordinario
di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo
ciò in quanto si tratta di beneficidiretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Per approfondire:
Messaggio INPS 1621 del 15 aprile 2020


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Redazione

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