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Le modalità di richiesta delle giornate di permesso restano quelle indicate nel messaggio 1281, ma si chiariscono i beneficiari

Il 25 marzo, con la Circolare n. 45, l’INPS ha finalmente fatto chiarezza in maniera definitiva sull’estensione dei permessi lavorati retribuiti ai sensi della Legge 104/92, dopo i dubbi che aveva sollevato il messaggio 1281.

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 - si legge del testo della Circolare - ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
È molto importante sottolineare questo richiamo a due commi della Legge 104 poiché questo ci permette, finalmente, di chiarire che ad avere diritto all’estensione del congedo sono sia i genitori (o caregiver) di persone cui sia stato riconosciuto un handicap grave (Art. 33 comma 3) sia lavoratori con disabilità grave riconosciuta (Art. 33 comma 6).
 
Conseguentemente, specifica poi la Circolare, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Questo ultimo passaggio aggiunge un particolare non esplicato nel Decreto Cura Italia, ovvero che l’elemento da poter gestire in maniera fluida sono soltanto i 12 giorni e non il totale di 18. I 3 giorni normalmente previsti rispettivamente per marzo e aprile rimangono legati a una fruizione “standard”. Di conseguenza, se entro la fine del mese di marzo i 3 giorni previsti non saranno stati utilizzati, per il mese di aprile se ne avranno a disposizione 15 (12+3).

In alternativa, le giornate possono essere anche frazionate per una fruizione oraria dei permessi, ai fini della quale restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario come indicato all’interno della Circolare:

Lavoro a tempo pieno:
(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.
 
Part time (orizzontale, verticale o misto):
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 12.

Part-time (verticale o misto) con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 12.

L’INPS conferma, inoltre, la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti.
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Le modalità di richiesta delle giornate di permesso restano quelle indicate nel messaggio 1281 ma la Circolare 45 precisa che il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92.


PER APPROFONDIRE:

Testo completo della Circolare 45 dell’INPS


IN DISABILI.COM:

Aumento permessi lavorativi Legge 104 disabili: Circolare del Ministero del Lavoro

Messaggio INPS su aumento permessi lavorativi Legge 104 di 12 giorni

Alessandra Babetto

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