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La circolare indica che gli aggiuntivi 12 giorni di permessi retribuiti, per un totale di 18 giorni tra marzo e aprile, sono fruibili anche dai lavoratori con disabilità grave

Il sito specializzato Handylex segnala che è stata diramata una utile (e necessaria) circolare esplicativa da parte del Ministero del Lavoro, che potrà (si spera!) mettere finalmente fine al caos interpretativo dei giorni scorsi rispetto alla novità introdotta dal Decreto Cura Italia (decreto legge del 17 marzo 2020, n.18) inerente l’aggiunta di 12 giorni di permessi lavorativi ex L.104/92 utilizzabili tra marzo e aprile.  

La questione era se l’aumento dei giorni di permesso (portati così ad un totale di 18 per i due mesi, complessivamente) potesse essere fruito sia dai familiari che assistono una persona con grave disabilità, che dagli stessi lavoratori con grave disabilità. Da una lettura del messaggio INPS pubblicato il 20 marzo,  questi ultimi risultavano esclusi (non venendo citati tra i beneficiari), diversamente da quanto indicato nel sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Ora il dubbio sembra dipanato dalla circolare del Ministero del Lavoro nella quale si specifica che possono godere di tale beneficio anche i lavoratori con disabilità grave.
Riportiamo testualmente (con grassetti nostri):

“L’articolo 24 del citato decreto leggere cita testualmente: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."
I giorni di permessi ex legge 104/92 spettano in numero di 3 al mese. La disposizione sopra richiamata amplia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33, comma 3, della citata legge. Pertanto, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa(3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo33, comma 3, legge 104/92,+ 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020).Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

In sintesi, possono usufruire di tali ulteriori permessi:
1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2 .Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. Lavoratori con disabilità grave.”



La circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti su altre misure previste dal Decreto per i lavoratori con disabilità, che analizzeremo nei prossimi articoli.

Per approfondire:

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro

Il messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020  e l’allegato

Il testo del decreto Cura Italia

Redazione
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