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Attenzione: non è ammessa la modalità di accesso semplificata al portale INPS

La Circolare n. 45 dell’INPS, di cui abbiamo già parlato in riferimento all’estensione dei giorni di permesso relativi alla Legge 104, fa chiarezza anche sul comma 5 dell’Art. 23 del Decreto Legge Cura Italia (n. 18/2020) che prevede per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’Art. 4, comma 1, della Legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’Art. 23 del DL.

La suddetta misura - precisa innanzitutto il Decreto - è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’Art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Si tratta quindi, è bene sottolineare, di un congedo che non ha nulla a che vedere con il prolungamento del congedo parentale straordinario previsto dall’Art. 33 del D.lgs n. 151/2001  con un’indennità pari al 30% della retribuzione.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI
Nel caso di questo congedo “particolare”, legato all’emergenza Coronavirus, i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa e l’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie lavorative di appartenenza.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e il computo delle giornate e il pagamento dell’indennità avvengono con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Per i lavoratori del settore pubblico le modalità di fruizione del congedo, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Invece, ai genitori iscritti alla Gestione separata l’indennità riconosciuta è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Infine, ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS sarà erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

ESCLUSIVITA'  E CUMULABILITA'
In alternativa al congedo COVID-19 la norma prevede la possibilità di fruire del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, del quale abbiamo già parlato qui.

La Circolare precisa inoltre che, sempre ai sensi del comma 5 dell’Articolo 23 del DL 18/2020, i lavoratori dipendenti con figli disabili come definiti poco sopra possono fruire del congedo COVID-19 in aggiunta all’estensione della durata dei permessi retribuiti afferenti alla Legge 104, come prevista dall’Art. 24 dello stesso decreto.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’Art 33 del D.lgs n. 151/2001  che, ricordiamo, prevede un’indennità retributiva del 30%, e con il congedo straordinario di cui all’Art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, della durata di due anni continuativi o frazionati.

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2 della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.

Resta fermo - sottolinea la Circolare 45 nel riprendere quanto già esplicitato nel DL 18/2020 - che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare. Nessuna variabile quindi legata al numero dei figli.


Riassumendo, sempre con l’aiuto del testo della Circolare, che schematizza il contenuto del DL Cura Italia, il congedo è fruibile a condizione che:

-     nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

-     non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;

-     sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;

-     il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

-     nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;

-     non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

COME RICHIEDERE IL CONGEDO
I lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate. Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.

Maggiori informazioni procedurali arrivano dal Messaggio INPS n. 1416 del 30 marzo che precisa che per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:
  • tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), direttamente dalla homepage del sito www.inps.it;
  • tramite il menu “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”: selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”; oppure selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati , utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Alessandra Babetto


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