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Stop alla giusta causa fino al 30 aprile per chi si assenta per assistere un figlio disabile a causa della chiusura dei centri diurni: lo prevede l’articolo 47 del D.L. n. 18/2020

Come abbiamo avuto modo di approfondire nei giorni scorsi, numerosi sono gli interventi che il Governo ha previsto, attraverso il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), per contenere le problematiche economiche e sanitarie derivanti dall’emergenza che stiamo vivendo a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Tra le misure introdotte per sostenere il sistema produttivo e tutelare la forza lavoro, abbiamo esaminato in particolare gli articoli che introducono tutele per i lavoratori con disabilità o che hanno familiari disabili nel loro nucleo. Tra queste misure ricordiamo in particolare:

-          L’aumento dei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104 

-          I nuovi congedi parentali di 15 giorni 

-          Il bonus babysitter 

ART. 46 E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Oltre a queste misure, il governo ha introdotto una tutela volta a salvaguardare i rapporti di lavoro, “congelandoli”, ovvero limitando i licenziamenti, per fare in modo che le famiglie non si trovino a perdere il lavoro in questo delicato frangente. Si occupa di questo l’articolo 46 del decreto legge, che blocca i licenziamenti.
Così l’articolo 46:“A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966”.

Cosa significa: Significa che il datore di lavoro non può, fino al 16 maggio 2020 (ovvero 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, il 17 marzo), licenziare dipendenti per giustificato motivo oggettivo. Sono però possibili altri tipi di licenziamento, ovvero quelli, ad esempio, per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto, ecc.

ART. 47 E LAVORATORE CHE ASSISTE FAMILIARE DISABILE
Segnaliamo, tuttavia, che è stata prevista una tutela per il genitore che si assenta dal lavoro per assistere una persona con disabilità convivente, perché in questi giorni sono chiusi i centri residenziali e semiresidenziali.
L’articolo 47 del dl 18/2020, che dispone la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, prevede anche che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilitò a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1”.

Cosa significa: Significa che fino al 30 aprile un lavoratore che si assenta per assistere il figlio convivente disabile, a casa perché il suo centro diurno è chiuso, non potrà essere licenziato per giusta causa, a condizione che sia comunicata comunque preventivamente al datore di lavoro tale assenza motivata.
In pratica, fino alla fine di aprile viene sospesa per questi soggetti e in queste circostanze la possibilità di essere licenziati per questo motivo, perché questo tipo di assenza non costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Per approfondire:

Il testo del decreto Cura Italia

Redazione


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