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L’ammontare di € 600,00 è da considerarsi complessivo, indipendentemente dal numero di figli

Continuano le comunicazioni da parte dell’INPS che dovrebbero venire in aiuto ai cittadini nell’interpretazione di diversi aspetti del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Dopo il messaggio del 23 marzo, dedicato all’estensione dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104/92, il 24 marzo scorso l’Istituto ha diffuso la Circolare n. 44 dedicata all’illustrazione delle modalità di richiesta del cosiddetto bonus babysitter: un bonus per coprire le spese di servizi di baby sitting.

Ricordiamo che il comma 5 dell’Art. 23 del DL stabilisce che i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, hanno diritto a richiedere il bonus previsto di € 600,00 (di € 1.000,00 se dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, comprese le forze dell’ordine) senza sottostare alla limitazione anagrafica dei 12 anni d’età del figlio.

Per completezza specifichiamo che il comma 1 dell’Art. della Legge 104 riguarda agli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3 […]. È chiaro quindi che il riferimento del DL, richiamato dalla Circolare, si riferisce soltanto a portatori di handicap con connotazione di gravità. Restano esclusi i genitori di figli con riconoscimento del comma 1 dell’Art. 3 della Legge 104.

La Circolare 44 dell’INPS in prima istanza precisa che i limiti previsti sono da considerarsi per ciascun nucleo familiare e non a bambino/ragazzo. Ciò implica – si legge nel testo - che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Stando sempre al contenuto della circolare, leggiamo che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

a) APPLICAZIONE WEB online tramite portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno del reddito (ndr. Giunti d questo punto viene richiesto l’inserimento del PIN individuale) > Bonus servizi di baby sitting;

b) CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

c) PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Una Messaggio successivo dell'INPS, il n. 1381 del 26 marzo, dedicato agli interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN, specifica che la modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le domande di servizio inserendo anche solo la prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail.

Ricordiamo che la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”, oppure tramite il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), o lo 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Per poter fruire del bonus tramite il Libretto Famiglia, di cui all’Art. 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it tramite le proprie credenziali personali o attraverso l’intermediazione di un patronato.

Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n.104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave. Non è invece possibile richiederlo se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito e/o se è già stato richiesto il Congedo COVID-19.

PER APPROFONDIRE:

Testo completo della Circolare n. 44

Alessandra Babetto


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