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A seguito della proroga del termine di sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati prorogati al 3 maggio anche i termini per fruire del congedo straordinario di 15 giorni per i genitori

Il DL Cura Italia  (decreto-legge n. 18 del 2020 ha visto), tra le misure a sostegno delle famiglie nell’emergenza Coronavirus, oltre all’estensione dei giorni di permesso relativi alla Legge 104, ha previsto l’introduzione dei cosiddetti Congedi parentali Covid 19. Si tratta della possibilità, da parte del genitore lavoratore, di fruire di 15 giorni di sospensione dal lavoro, come conseguenza dell’interruzione delle attività scolastiche a seguito della pandemia da Covid19. I termini per poterne fruire sono stati prorogati fino al 3 maggio 2020 come indicato nel messaggio INPS n. 1648 del 16 aprile 2020.

LE SCADENZE
Inizialmente l’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire del congedo dal 5 marzo fino al 3 aprile 2020: data della fine della chiusura delle scuole disposta con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020. Successivamente tale data è stata portata più avanti, con il D.P.C.M. del 1° aprile 2020, che ha prorogato la chiusura delle scuole fino al 13 aprile.

Successivamente ancora è stata prorogata nuovamente la disposizione della chiusura delle scuole: il D.P.C.M del 10 aprile 2020 prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado: per questo motivo sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo Covid-19 per i genitori lavoratori .

COSA PREVEDONO I CONGEDI E COME FRUIRNE
I Congedi-Covid19 sono stati introdotti dall’articolo 23 del DL Cura Italia per permettere ai genitori di assentarsi dal lavoro per 15 giorni per gestire i figli fino ai 12 anni di età, a casa da scuola a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, percependo il 50% della retribuzione ordinaria.
Ricordiamo che per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104), iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previstodai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Il congedo è di un totale complessivo di 15 giorni, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
Per poter accedere a questo beneficio è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo COVID-19 la norma prevede la possibilità di fruire del bonus babysitter.

Per approfondire:

Messaggio INPS n. 1648 del 16 aprile 2020

In disabilicom:

Congedi parentali: cosa sono e come fare domanda

Redazione
Qui tutti gli aggiornamenti coronavirus su disabili.com

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