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Il Ministero dell’Istruzione chiarisce con una nota le modalità per l’avvio dei percorsi formativi sull’inclusione per i docenti non specializzati sul sostegno disabili

Come già evidenziato nei mesi scorsi, la legge di Bilancio 2021 ha previsto la formazione “obbligatoria” per i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità.

Nelle scorse settimane poi, abbiamo sottolineato che il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni dettagliate in merito, nonché lo schema di modulo formativo e gli obiettivi, oltre alla ripartizione delle risorse, per un totale di totale 10 milioni di euro.

Il 21 ottobre scorso, con nota 2405, il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative. In particolare, il Ministero ha chiarito che la sentenza del Tar del Lazio n. 9795/21 incide solo marginalmente sull’impianto formativo, che invece è incentrato su vari aspetti dell’inclusione scolastica e che per
quanto riguarda la progettazione educativo didattica mantiene come riferimento il d.lgs. 66/17.

Nella nota si specifica inoltre che il CTS, dopo aver esaminato lo schema del modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo, si è pronunciato suggerendo di modificare alcuni contenuti della stessa come riportato in allegato alla stessa nota. In tale rimodulazione si specifica che nelle 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale rientrano le attività previste nel Piano nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, progettazione.

Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il personale docente interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in presenza).

Si intendono, inoltre, esperienze condotte anche con la presenza di un esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di “senior” per l’inclusione.

Rientrano in queste ore anche le attività svolte in orario di servizio, durante la programmazione didattica nelle scuole primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno. Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione, sulla progettazione educativo-didattica inclusiva, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti di sostegno. Inoltre, sono valide le esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor presso CTS o Scuole-polo ovvero le esperienze dirette, a carattere laboratoriale con studi di caso, e/o tirocinio osservativo presso Centri specializzati (ad esempio Centri tiflodidattici o particolari enti/associazioni operanti nel settore della disabilità ecc.).

Il Ministero chiarisce che il test di valutazione finale sarà anonimo, finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi.

Ricordiamo infine che la scadenza delle attività formative prevista per il 30 novembre è stata rinviata al 30 marzo 2022.

In disabili.com

Collaborazione e condivisione per l’inclusione

Tina Naccarato

 

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