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Cosa cambia nella formazione dei docenti di sostegno dopo l’approvazione dei decreti delega?

I decreti legislativi da poco approvati, che danno piena attuazione alla L. 107/15, come già sottolineato, riguardano molti aspetti del sistema scuola. Il decreto n. 66/15 è dedicato all’inclusione scolastica ed introduce molti elementi di novità, alcuni dei quali destano non poche perplessità. Tuttavia, non è l’unico decreto ad avere affetti significativi sul futuro dell’inclusione scolastica. Altri cambiamenti, ad esempio, riguardano la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie e sono così significativi da determinare necessariamente nuovi assetti nelle prassi didattiche.

Cosa cambia, più specificamente, nella formazione dei docenti per il sostegno didattico?

Il percorso formativo dei docenti di sostegno per la Scuola dell’Infanzia e Primaria è contenuto nel D. Lgs. n. 66/17, che, nel capo V (art. 12), prevede un Corso di specializzazione per  le  attività  di  sostegno  didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Il corso sarà annuale e  prevede l’acquisizione di  60  crediti  formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari  a  12 crediti formativi universitari. Il corso è attivato presso le università  autorizzate  nelle  quali  sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in  Scienze  della  Formazione Primaria. Viene confermato il numero programmato e una prova d’accesso. La novità importante riguarda il titolo di accesso al percorso. Nel co 3 leggiamo infatti che accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione  Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60  crediti  formativi  universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Il decreto inclusione, dunque, prevede una formazione pregressa molto significativa per accedere ai percorsi di specializzazione. Resta però confermato il modello della specializzazione, cioè di un percorso formativo ulteriore per docenti già in possesso dei titoli richiesti ai maestri.

Più complicata, invece, appare la situazione per le scuole secondarie. In passato ci eravamo occupati del profilarsi della separazione delle carriere  che non è stata poi introdotta. Tuttavia, il D. Lgs n. 59/17  prevede non solo concorsi separati per docenti curricolari e di sostegno, ma anche, dopo il superamento del concorso, un percorso molto articolato, suddiviso in tre anni e distinto. Sono previste prove intermedie e la conferma del ruolo solo dopo il completamento del terzo anno del percorso. Nel primo anno i futuri docenti dovranno conseguire un diploma di specializzazione, nel secondo e nel terzo dovranno fare ulteriore formazione e frequentare il tirocinio, oltre ad avere i primi incarichi di supplenza. I percorsi formativi sono separati, distinti tra docenti curricolari e di sostegno. La logica sottesa, in questo caso, non è più quella della specializzazione dopo aver acquisito i titoli per accedere al ruolo di docenti curricolari, ma quella della formazione parallela.

Al momento il nuovo percorso per l’accesso al ruolo nelle scuole secondarie appare lungo e complesso, probabilmente molto qualificante. Non possiamo tuttavia non esprimere perplessità rispetto ad un modello che di fatto introduce percorsi formativi distinti tra docenti curricolari e di sostegno. Dietro l’angolo, temiamo, incombe il problema della delega al docente per il sostegno, non più specializzato ma “di sostegno”.

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Tina Naccarato

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