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L’allegato 5 al DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza comprende le protesi e l’elenco degli ausili che il Sistema Sanitario Nazionale passa ai cittadini

Dopo anni di attesa è arrivato a compimento il lungo iter che ha portato ai nuovi Lea, (i Livelli Essenziali di Assistenza) il cui decreto è stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale. Il documento è quello di cui già vi avevamo parlato, firmato ancora lo scorso 12 gennaio dal premier Paolo Gentiloni, che contiene novità rispetto alle prestazioni garantite  dal Sistema Sanitario Naizonale, con alcune nuove introduzioni, come la fecondazione assistita eterologa ed omologa, i nuovi vaccini, lo screening neonatale, l'esenzione dal ticket per endometriosi, i trattamenti per la celiachia e l'aggiornalemnto dell'elenco delle malattie rare, oltre a novità sul trattamento dell'autismo. Inoltre alcune patologie sono state trasferite dall'elenco delle malattie rare a quello delle malattie croniche, come per la sindrome di Down. Da notare che anche se il provvedimento è pubblicato in Gazzetta, c’è da attendere una serie di altre scadenze.

IL NUOVO NOMENCLATORE - Nei nuovi Lea, come dicevamo, sono incluse anche novità riguardanti l’assistenza protesica e gli ausili per disabili  (Art.17). In particolare, viene messo mano al Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili (l’allegato 5), che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i  dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio sanitario nazionale (di cui all'art. 18, commi 2 e  3,). Come avevamo già avuto modo di indicarvi, il nuovo Nomenclatore è ora così suddiviso:
a) elenco 1 con le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte  sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o  sostituzione di componenti di ciascuna  protesi o ortesi;

b) elenco 2 A con  gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o  di  serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;

c) elenco 2 B con gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o  di  serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato.

Come previsto dal precedente Nomenclatore, l'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito. Allo stesso modo,rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle  caratteristiche peculiari del dispositivo fornito. (Art. 5)

NOVITA’ AUSILI - Come avevamo anticipato,  tra le novità che riguardano gli ausili, l’introduzione a nomenclatore delle unità di propulsione per carrozzine,  ovvero: uniciclo, sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote), moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote), kit di motorizzazione universale per carrozzine, inseriti come classe codice 12.24.09 sotto la classe 12.23 carrozzine a motore elettrico dell’elenco 2b (AUSILI DI SERIE pronti per l'uso).
Nell'elenco 2A  (AUSILI DI SERIE), alla classe 12.22 ("Ausili per la mobilità personale") troviamo anche le carrozzine superleggere ad auto spinta a telaio rigido o pieghevole dotate di:
a) il sistema di seduta con sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile), spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza);
b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale;
c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; ruotine anti-ribaltamento.
E’ aggiunto che Particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali range in uso. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.) e il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzi one.

MODALITA’ DI EROGAZIONE – Anche per le modalità di erogazione si registrano poche novità rispetto alla precedente procedura, che nel presente decreto viene indicata nell’allegato 12, art. 1 e seguenti, e prevede le seguenti fasi:
1.  formulazione  del piano riabilitativo-assistenziale individuale formulato dal medico specialista in collaborazione con l’equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall’assistito. Le regioni possono prevedere l’istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori che siano in possesso di competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici

2.  prescrizione, del medico specialista, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell’elenco 2B del nomenclatore. Anche manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell’elenco 1 del nomenclatore sono prescritte dallo sepcialista

3.  autorizzazione: l’erogazione della prestazione è autorizzata dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione.

4.  erogazione: all’atto dell’erogazione di un dispositivo su misura, l’erogatore rilascia una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell’azienda sanitaria locale

5.  collaudo e follow up: lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 e nll’elenco 2A, e 2B qualora sia stata richiesta una una prestazione specifica. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano.

LE TARIFFE - All’articolo 2 dell’allegato 15 si specifica che le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore, avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero della salute (ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46), e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente. Dopo di che le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i contratti con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati. A quel punto, le regioni adottano il proprio sistema tariffario ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
Pertanto, per ciò che riguarda l’erogazione dei dispositivi protesici su misura (elenco 1), ci sarà da attendere l’emanazione di un decreto del  Ministro  della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze per la definizione delle tariffe  massime  delle  prestazioni previste dalle medesime disposizioni,  previa  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano. A stabilirlo è l’ultimo articolo, il n.64 del DPCM.

Inoltre la Commissione Nazionale di Revisione dei LEA deve dare applicazione alle condizioni della Commissione Affari sociali della Camera, che chiedevano, al punto 5, la tariffazione ed esclusione dalle gare per le alcuni ausili (elencati al punto 5 delle stesse). Dovrà pertanto seguire un Decreto Ministeriale di integrazione e aggiornamento del DPCM, riportante le tariffe dell’elenco 1 e quelle degli ausili che la Commissione della Camera ha espressamente inteso sottrarre all’acquisto mediante procedura pubblica.

Per approfondire:

Il testo del DPCM 12 gennaio 2017

Il testo dell'allegato 5 (elenchi ausili)

Redazione


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