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Approvato l’Atto di accessibilità Europeo: dallo shopping online ai trasporti, dai servizi bancari al numero di emergenza europeo, a tutti i cittadini saranno fornite identiche condizioni di accesso, allo stesso prezzo

Ha raggiunto un nuovo importante step l’Atto Europeo di Accessibilità, che nella giornata di ieri è stato infine approvato dal Parlamento europeo. Il documento ha come obiettivo quello di migliorare l’accessibilità a prodotti, servizi ed infrastrutture per gli oltre 80 milioni di cittadini europei con disabilità, ma anche anziani o con limitazioni funzionali, stabilendo requisiti univoci per tutti i paesi aderenti.

L’Atto di Accessibilità Europeo, come detto, riguarda l’accessibilità di prodotti e servizi essenziali, come smartphone, sportelli bancomat, macchine di biglietteria e servizi bancari, ma anche computer, servizi bancari e terminali self-service, che  dovranno rispettare requisiti di accessibilità armonizzati a livello Ue. La nuova direttiva è stata concordata in via provvisoria con il Consiglio a novembre ed approvata in via definitiva ieri, con 613 voti favorevoli, 23 voti contrari e 36 astensioni.

I punti dolenti del documento, che pur ha dalla sua la volontà di armonizzare criteri di accessibilità e prezzi di prodotti e servizi, sono almeno tre: il primo, le tempistiche di entrata in vigore, il secondo, la mancanza di specifiche tecniche, il terzo, l’ambito di azione.
Rispetto ai tempi, l’iter legislativo prevede che sarà il Consiglio a dover approvare formalmente la direttiva. Seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, e da quel momento gli stati avranno tre anni per inserire queste disposizioni nelle leggi nazionali e sei anni per renderle operative.
Il secondo punto debole riguarda lo specifico delle soluzioni tecniche da adottare. Gli interventi sono infatti demandati ai produttori e gestori delle piattaforme, che dovranno introdurre e rispettare il requisito dell’accessibilità nei loro prodotti/servizi. La direttiva, infatti, dice solo in quali servizi e device intervenire, ma non come.
Terzo punto dolente, la non definizione di criteri per quanto riguarda gli edifici ed i trasporti. Al punto 34, ad esempio, si legge: La definizione dell'ambito di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale in vigore in materia di diritti dei passeggeri. Qualora la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi ad applicare i requisiti di accessibilità pertinenti della presente direttiva.

E’ comunque un punto di partenza importante.


Per approfondire:

Il testo completo della direttiva

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Redazione

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