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Se al momento dell’acquisto fatto con iva al 22% ci sono già i requisiti per l’iva agevolata ma manca il verbale, posso avere l’iva ridotta al 4%? Risponde l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello inerente l’agevolazione fiscale per acquisto auto disabili, chiarendo in particolare la sussistenza del diritto all’iva al 4% nel caso in cui i requisiti per accedervi siano stati riconosciuti successivamente ad un acquisto effettuato con ordinaria iva al 22%.

Nella sua risposta all’interpello n. 533 del 20 dicembre 2019, l’Agenzia ha stabilito che, se al momento dell’acquisto del veicolo è stata applicata l’iva ordinaria del 22% ma già al momento erano presenti i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali, successivamente al riconoscimento dei requisiti, l’acquirente può chiedere al venditore dell’auto di emettere una nota di variazione in diminuzione, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

BENEFICIARI IVA 4%
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda anche i requisiti per l’iva agevolata al 4% per acquisto auto per persone con disabilità. L’iva agevolata per acquisto auto disabili, inizialmente prevista alle sole persone disabili con patente speciale, è stata estesa ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Tra i beneficiarti sono stati aggiunti anche persone con disabilità psichica con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da puriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISABILI PSICHICI
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46 è stato precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall'INPS in base all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PERSONE CON SINDROME DI DOWN
La circolare 23 aprile 2010, n. 21 ha, chiarito che, con riguardo alle persone con sindrome di Down, la certificazione emessa dal medico di medicina generale ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo Pagina 3 di 5 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, fermo restando "che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento".

Si ricorda, infine, che per l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta le certificazioni devono sempre essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo.


Per approfondire:

testo interpello n.533 del 20 dicembre 2019


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Redazione

Photo by Carlo D'Agnolo on Unsplash



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