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La Cassazione ha stabilito che, anche se incompleta, la sola presentazione all’INPS della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile costituisce diritto alla prestazione

La domanda amministrativa di invalidità per poter ricevere le provvidenze di assistenza previste della legge, va inoltrata all’INPS con la documentazione medica necessaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che, rispetto al caso di un cittadino cieco assoluto che aveva inoltrato all'INPS la domanda senza la documentazione medica a supporto, tale domanda è idonea a costituire diritto alla prestazione fin dal momento della sua proposizione.
Questo, in sostanza, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n.30419 del 21 novembre 2019.

IL CASO
Un uomo cieco assoluto nel gennaio del 2002 aveva inoltrato all’INPS domanda amministrativa per ottenere le provvidenze di assistenza per i ciechi civili, priva della certificazione medica (previste dall'art 2 del DM 9/11/1990). Solo successivamente aveva integrato tale documentazione: nell’agosto del  2009. Nonostante mancassero documentazioni essenziali, la domanda non era stata respinta, inoltre, benché fossero trascorsi ben sette anni,  l'amministrazione ne aveva consentito l'integrazione implicitamente riconoscendone la validità ed efficacia.
A questo punto, secondo l’INPS la prestazione al cittadino invalido poteva venire riconosciuta solo dal momento dell’invio del certificato medico ad integrazione della domanda, quindi dal 2009.
Le due parti sono quindi andate in contenzioso, prima di fronte Tribunale di Varese e poi alla Corte d’appello di Milano che aveva accolto il ricorso dell’uomo, sostenendo che le provvidenze relative allo stato di cieco dovevano essere riconosciute fin dalla domanda amministrativa avendo il CTU confermato lo stato di invalidità da tale data.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Infine, la sentenza della Cassazione che respinge definitivamente il ricorso dell’INPS. Secondo la Suprema Corte, infatti, in questo caso, l’idoneità della domanda amministrativa, sebbene non sia accompagnata da certificazione medica, costituisce il diritto alla prestazione, accanto agli altri presupposti previsti dalla legge, fin dalla sua proposizione. Non vi sono , cioè, ragioni per affermare che la prestazione richiesta non debba essere riconosciuta dalla presentazione della domanda la quale conteneva la specifica richiesta di godere delle provvidenze riservate ai ciechi civili assoluti, si legge nella sentenza.  
La domanda costituisce requisito imprescindibile che, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme.

IN CONSLUSIONE
In conclusione, la Corte di Cassazione afferma che la domanda amministrativa inoltrata all’INPS per provvidenze legate all’invalidità, sebbene non accompagnata da documentazione medica, è idonea a costituire diritto alla prestazione fin dal momento della sua proposizione.


Per approfondire:
Il testo della sentenza Cass. 21 novembre 2019-n.-30419

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Redazione

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