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Posso avere il rimborso dei benefici previste per i disabili se presento la documentazione necessaria dopo l’acquisto? Entro quanto tempo?

In riferimento all’iva agevolata al 4% per acquisto auto disabili, L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un cittadino con disabilità (riposta all’interpello n.69 del 1.02.2021). Nello specifico, l’uomo aveva acquistato una macchina senza chiedere l’iva ridotta e le altre agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità, in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica. Qualche mese dopo, dopo aver ottenuto la documentazione, l’uomo ha richiesto al rivenditore l'emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo. La domanda all’Agenzia delle Entrate era quindi questa: se il rivenditore dovesse emettere la nota di credito e, lui, potesse ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, per ottenere l’iva ridotta, le certificazioni devono essere esibite alvenditore all'atto dell'acquisto del veicolo. Lo specifica la circolare 31 luglio1998, n. 197/E.
Tuttavia, se al momento dell’acquisto della macchina l’acquirente è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota iva ridotta, può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all'acquisto, esibendo la documentazione necessaria. In questo caso il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.


Nel caso specifico, il venditore non può emettere la nota di credito poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento della cessione veicolo. Nel caso in esame la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.
Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alle agevolazioni in materia di imposta bollo auto ed imposta di trascrizione, l’Agenzia ha precisato che tali questioni esulano da propria competenza.

EXCURSUS AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI
La risposta all’interpello offre al suo interno anche un utile riepilogo che l’Agenzia delle Entrate fa dei riferimenti normativi che regolano le agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità in ambito di acquisto auto, come pure delle certificazioni necessarie per accedervi. Qui riportiamo quanto ricordato dall’AdE.
- L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97
ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie (di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale.

- l'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha esteso tale agevolazione ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

- Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, questa agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per " le cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54,comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico".

-L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilitàpsichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
In questo caso il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione: lo specifica la
circolare11 maggio 2001, n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate.

-VERBALI E ATTESTAZIONI
Nella sua risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate riporta inoltre quanto segue.
Nella circolare11 maggio 2001, n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate si ricorda che la gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104.
La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali .

L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti".

La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre,chiarito che,con riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che lo stesso può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto,prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Per approfondire

Circolare del 11/05/2001 n. 46 - Agenzia delle Entrate

Su questo argomento leggi anche:

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Redazione

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