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A chi va intestatolo scontrino di acquisto di strumenti compensativi ed informatici per studenti con DSA, per la detrazione delle spese? A questo e altri quesiti risponde l’Agenzia delle Entrate 

Nella risposta ad un interpello presentato da un cittadino (n. 440 del 29 ottobre 2019), l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione delle detrazioni delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). 

Dalla sua risposta al caso specifico, è possibile ricavarne alcune indicazioni utili, che riportiamo di seguito.

LA DETRAZIONE – L’Agenzia delle Entrate ricorda che
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, "in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato".
Inoltre si ricorda che la detrazione spetta anche perle spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico: questo, ai sensi del comma 2 del citato art. 15 del TUIR.

QUALI STRUMENTI SONO INCLUSI  NELLA DETRAZIONE
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot.n. 75067, sono stati definiti l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici ed informatici ammessi all'agevolazione in commento. In particolare, ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento, si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa - come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Ai sensi del successivo punto 3,2 inoltre, "Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura."

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE
l punto 2 del Provvedimento stabilisce, inoltre, che:
- per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti la diagnosi di DSA per l'acquirente ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico;
 - la detrazione spetta a condizione che dal certificato sopra citato ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato;
- ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato

I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
In merito ai documenti giustificativi, l’Agenzia delle entrate ricorda che:
Con la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato, inoltre, chiarito che i documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
A questo proposito, l’Agenzia chiarisce inoltre che
la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

IL CASO SPECIFICO
Nel caso specifico, oggetto dell’interpello, il cittadino chiedeva se, in relazione alle spese sostenute per la figlia con DSA (acquisto avvenuto nel 2018 di di uno strumento ritenuto utile al suo studio), potesse egli fruire della detrazione sopra indicata, anche se non era stato indicato il codice fiscale nello scontrino di acquisto. L’Agenzia ha stabilito che, poiché l’acquisto effettuato dall’istatnte è avvenuto prima dell’entrata in vigore del provvedimento citato (6 ottobre 2018), i dati mancanti (codice fiscale del soggetto affetto da DSA) possono essere annotati dall'Istante sul documento di spesa, ai fini della detrazione di cui all' articolo 15, comma 1, lettera e-ter, delTUIR.

Per approfondire:
La risposta all’interpello n. 440 del 29 ottobre 2019
 

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Redazione

Photo by Michael Walter on Unsplash

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