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Tra le novità, previsto un aumento di 12 euro lordi da gennaio, nuove indennità e definiti i contributi per badanti notturne

È stato siglato lo scorso 8 settembre da Domina, Fidaldo, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf il nuovo contratto collettivo per colf, badanti, baby-sitter, decorrente dal 1 ottobre 2020. Oltre ad un aumento dei minimi retributivi in vigore fin’ora , tra le novità troviamo un inquadramento unico per le babysitter e una indennità per i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze. Si stabilisce inoltre il versamento contributivo per le badanti notturne.
Vediamo di seguito di sintetizzare le principali novità, invitando comunque alla consultazione del CCNL completo.

PROFILI PROFESSIONALI
I lavoratori sono ancora inquadrati in quattro livelli (A, A Super, B, B Super, C, C Super, D e D Super), mentre è previsto l’inquadramento unico per le attività di baby-sitting nel livello B Super, prima ricondotte sia al livello A Super che al livello C Super.
Altra novità: nel profilo D Super, all’interno dei vari profili professionali è stata inserita la figura dell’educatore formato, lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Sul fronte della retribuzione troviamo un aumento dei minimi retributivi (che scattano dal 1 gennaio 2021) e l’inserimento di nuove indennità (partite invece dal 1 ottobre 2020).
Dal 1 gennaio 2021 il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS aumenterà di 12,00 euro lordi e, in proporzione, saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli.

tabelle retributive badanti 2021

NUOVE INDENNITÀ
Dal 1° ottobre 2020 verranno riconosciute ulteriori indennità:

· Per attività di baby-sitting per la cura di un bambino fino al compimento del 6° anno d’età è riconosciuta un’indennità pari a 115,76 euro mensili, assorbibile da eventuali superminimi individuali (articolo 34, comma 3);

· Per addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente è riconosciuta un’indennità mensile pari a 100,00 euro, assorbibile da eventuali superminimi individuali (articolo 34, comma 4);

· al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 spetterà, in relazione al livello d’inquadramento, un’indennità di 8,00 euro mensili ovvero di 10,00 euro mensili assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi (articolo 34, comma 7).

tabella indennità badanti

RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE PRESTAZIONI NOTTURNE
Gli articoli 9 e 10 riguardano le Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona e le Prestazioni esclusivamente di attesa.
Per le discontinue prestazioni notturne di cura alla persona:
è previsto che al personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), inquadrato nel livello B super, o per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte. Al personale convivente dovranno essere garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Rispetto a questo orario, viene stabilito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.

Prestazioni esclusivamente di attesa
Al personale assunto per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza sia ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. (comma 2)
Rispetto a questo orario, viene stabilito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.

Per approfondire:

Il nuovo CCNL badanti

In disabilicom:

Le precedenti tabelle minime stipendio badanti

Assunzione e retribuzione badante

A quante ferie ha diritto la badante?

Redazione

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