Menu

Tipografia

Secondo l’UICI l'INPS si attribuisce il diritto a sospendere e revocare la pensione d'invalidità

Vi abbiamo dato conto della novità INPS riguardante la visita di revisione e la sospensione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (Legge 104) in caso di assenza (messaggio INPS 1835).

Si tratta di un provvedimento che sta creando molto scontento e proteste nel mondo della disabilità, che si sta facendo sentire. Nella giornata del 13 maggio il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Mario Barbuto, in collegamento con i componenti della Direzione ha incontrato la ministra per le disabilità, Erika Stefani, durante il quale ha affrontato anche questo argomento.

Dice Barbuto: “Detto provvedimento appare una misura ai limiti della vessazione, proprio quando prevede per i beneficiari della pensione di invalidità eventualmente assenti alla prima visita, la sospensione immediata della pensione, dopo due giorni dalla data della visita, senza altra procedura. La sanzione sarà accompagnata dalla revoca della pensione non solo in caso di assenza anche alla seconda visita, ma anche nell'ipotesi in cui non sia reputata idonea la motivazione della prima assenza.
Qui si evoca un altro delicato aspetto relativo a INPS che non ha titolo a valutare e giudicare in modo arbitrario circa le motivazioni dell'assenza.
Continua Barbuto: "Ma c'è di più: sospensione e successiva revoca potranno essere applicate a prescindere dall'esito della comunicazione postale relativa alla convocazione a visita. In parole semplici, infatti, INPS si attribuisce il diritto a sospendere e revocare la pensione d'invalidità, anche se e quando il beneficiario non si presenti alla visita di revisione, per esempio, per non aver ricevuto l'avviso. Cosa che purtroppo potrà verificarsi spesso, considerati i frequenti disguidi nei servizi di recapito e l'aggiornamento non sempre puntuale degli archivi. La sospensione in automatico della pensione, disposta da INPS trascorsi solo due giorni dall'assenza a visita, non può essere accettata dalle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, perché vessatoria e perché in aperto contrasto con il disposto dell'Art.25, co. 6-bis, DL 90/2014, convertito in L. 114/2014 che prevede il Diritto per l'interessato alla conservazione di tutti i benefici riconosciuti a seguito di verbali rivedibili, fino alla conclusione della procedura di revisione”.

Ricordiamo che il nuovo provvedimento INPS di semplificazione prevede, in caso di assenza alla prima visita, l'invio da parte dell'INPS all'interessato della comunicazione di immediata sospensione della pensione, con l'invito a presentare, entro novanta giorni, idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta “fondata”, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario, con la comunicazione della nuova data di visita medica: qualora l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l'istituto provvederà alla revoca del beneficio economico, a partire dalla data di sospensione.
La revoca è invece disposta in via immediata, senza diritto alla seconda convocazione alla visita medica, nel caso in cui l'Inps giudichi inidonea la motivazione dell'assenza, che deve essere di natura sanitaria e amministrativa.

Precisa UICI: "Poiché INPS procederà alla sospensione della prestazione a prescindere dall'esito della comunicazione postale, difficilmente eventuali disguidi nel recapito risulteranno utili per evitare la revoca della pensione, anche perché il provvedimento INPS non illustra i criteri secondo i quali una giustificazione sanitaria o amministrativa possa ritenersi fondata, di fatto riservandosi un'enorme discrezionalità in merito".

Secondo l’UICI è necessario intervenire su queste nuove disposizioni, perché “Pur con tutte le buone intenzioni di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, il provvedimento INPS non può mettersi in contrasto con la legge. La notizia di convocazione a visita deve essere rappresentata all'interessato con mezzi certi e idonei; in caso contrario si potrebbero verificare innumerevoli disguidi e si aprirebbe sicuramente la via a una miriade di ricorsi, anche tenuto conto che, soprattutto le persone molto anziane, vivono una situazione di maggior disagio a causa della difficoltà a gestire tempestivamente e in autonomia le comunicazioni, la propria posta e gli avvisi, in modo da poter rispondere sempre con puntualità e precisione”.

L’UICI, precisando con rammarico che questa decisione è stata presa senza la consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, chiede quindi all’INPS di intervenire su questo provvedimento: “(…) Un atteggiamento di legittimità e ragionevolezza che richiediamo a INPS riguarda l'osservanza delle norme e dei diritti dei cittadini, soprattutto quelli in condizione di maggior fragilità, procedendo a eventuali revoche solo e sempre dopo la conclusione dei percorsi e dei processi di rivedibilità che rimangono comunque quanto mai opportuni (….)”.

Per approfondire:

Il testo del messaggio INPS 1835

Su questo argomento leggi anche:

Cosa c'è scritto nel verbale di invalidità civile

Invalidità civile: aggiornata la procedura digitale di revisione dei verbali (messaggio INPS)

Benefici invalidità civile e handicap con verbali scaduti e soggetti a revisione

Redazione

Qui le ultime su Coronavirus, vaccini e disabilità

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy