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La semplificazione introdotta dal Decreto Mef agevola l’iter per accedere all’iva ridotta del 4% anziché del 22% su ausili tecnici e informatici

Ci sono novità sul fronte agevolazioni fiscali per disabili, ed in particolare dell’iva sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici. Si tratta di una semplificazioneche è stata introdotta con il decreto Mef 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio - e quindi in vi gore da quella data - e riguarda la prescrizione di tali ausili per poter accedere all’iva al 4% prevista per le persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 104 del 1992.

COME FUNZIONAVA PRIMA
Fino a questo momento le persone con disabilità che avessero voluta acquistare sussidi tecnici e informatici, per avere l’iva al 4% dovevano esibire, al momento dell'acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente o dalla commissione medica integrata, oltre alla prescrizione autorizzativa dello specialista ASL.

COSA CAMBIA
Ora, con i correttivi al precedente decreto 14 marzo 1998 che prevedeva tale documentazione da esibirsi, si è stabilito che non è più necessaria la prescrizione autorizzativa dello specialista ASL. Sarà quindi solo richiesta copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente o dalla commissione medica integrata.
A partire dal 4 maggio, quindi, modificando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998, sarà questa la procedura.
Attenzione: nel caso di certificati dai quali non dovesse risultare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, sarà però necessario integrare la documentazione con una certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativaattestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale, da esibire in copia all'attodell'acquisto.

Di seguito riportiamo i punti salienti del testo del decreto, intitolato Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, che potete scaricare integralmente al link a fine articolo.

All'art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     «2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente
nei loro confronti, le persone con   disabilita',   al   momento
dell'acquisto,   producono   copia   del   certificato   attestante
l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

   b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
     «2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4,  comma   1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto
dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa
attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;

Per approfondire

Decreto MEF 7 aprile 2021

Su questo argomento leggi anche:

Come si calcola l’iva al 4% sui prodotti per persone disabili (formula)

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Redazione

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