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Sono 11 gli articoli del DDL 1461 che introduce nomina da parete dell’assistito, contributi figurativi, detrazioni e riconoscimento di crediti formativi

 

I caregiver familiari aspettano da tempo che si arrivi alla definizione di una legge che riconosca il loro lavoro e lo tuteli. Da un punto di vista delle norme e delle leggi in vigore, ricordiamo che attualmente gli unici riferimenti al caregiver  familiare e al suo lavoro si trovano nella Legge 27 dicembre, n.205 (la legge di bilancio per il 2018):
-          All’art. 1, comma 255 ne troviamo una definizione e riconoscimento
-          All’art. 1, comma 254 troviamo l’istituzione del Fondo per il sostegno e del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 20milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2029, 2020, poi portato a 25 dalla legge di bilancio 2019. 

A parte questo, siamo ancora fermi alle proposte di legge accorpate e presentate in Senato in questi ultimi anni. Ora qualcosa potrebbe sbloccarsi: è stato infatti depositato ad agosto scorso in Senato, per essere preso in esame in commissione, il disegno di legge 1461, a prima firma Nocerino. Il DDL prende le basi delle proposte già presentate in Senato, ampliandole e introducendo alcuni elementi, come la nomina, i contributi figurativi, le agevolazioni: vediamo articolo per articolo questo disegno di legge, e i commenti al riguardo.

ART. 1- RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER
All’articolo 1, si ribadisce il valore sociale ed economico del’attività di cura svolta da parte del caregiver familiare.

ART. 2. – DEFINIZIONE DI CAREGIVER
L’articolo modifica l’art. 2 della legge 205/2017 specificando, in particolare, che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito:
“Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76,di un familiare o di un affine entro il se-condo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche cro-niche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18”

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA A UN SOLO FAMILIARE
L’articolo 3 precisa che la qualifica di caregiver familiare può essere assunta da un solo familiare dell’assistito. Inoltre, il riconoscimento della figura di un caregiver familiare preclude agli altri familiari lavoratori (ad eccezione dei genitori) di godere, in relazione al medesimo familiare assistito, delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104 del 1992.

ART. 4 - DOCUMENTI E NOMINA DEL CAREGIVER
Vengono elencati i documenti necessari per poter accedere ai benefici previsti dalla legge:
1. Atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritta dallo stesso assistito (anche attraverso videoregistrazione o altro dispositivo)
2. Estremi del verbale di riconoscimento di handicap grave, ai sensi della Legge 104792, art. 3, comma 3 o del verbale di riconoscimento di invalidità dell’assistito ai sensi della Legge 18/90.
3. autocertificazione di residenza in un comune italiano
4. copia del permesso di soggiorno, in caso di cittadini extra UE

Al comma 2, l’articolo 4 stabilisce che è l’assistito a nominare il caregiver. Tale nomina può essere revocata, da parte dell’assistito, in qualsiasi momento.
La nomina,inoltre, cessa dallo stato giuridico e dalla funzione anche nei casi di decesso dell’assistito o qualora l’assistito non abbia più i riconoscimenti richiesti di stato di gravità o invalidità (in quest’ultimo caso, salvo i casi in cui sia affetto da patologie oncologiche).

ARTICOLO 5 – TUTELA PREVIDENZIALE
Il DDL prevede che al caregiver familiare (non lavoratore) vengano riconosciuti, fino ad un massimo di tre anni, i contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico. Tali contributi possono aggiungersi a quelli eventualmente già versati precedentemente dal caregiver per altre attività lavorative.
Il riconoscimento dei contributi figurativi a carico dello Stato avviene previa dichiarazione delle ore di assistenza, da presentare all’INPS ogni trimestre.

ARTICOLO 6 – ADEGUAMENTO LEA E LEP
Al fine di sostenere le attività e la figura dei caregiver familiari, si prevede di definire i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) da garantire al caregiver nel campo sociale, tra cui: servizi ed interventi di sollievo ed emergenza o programmati erogati attraverso enti territoriali, ASL, mediante operatori socio-sanitari o socio-assistenziali; consulenze per l’adattamento domestico; formazione e informazione sulle competenze; supporto psicologico; percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie per ridurre i tempi di attesa sia per l’assistito che per il caregiver; rilascio di tessera di riconoscimento per avere priorità nel disbrigo di pratiche amministrative, etc.
Con lo stesso obiettivo, si propone di inserire nei LEA nuovi servizi e prestazioni per i caregiver e gli assistiti, in particolare la domiciliarizzazione di visite e prestazioni specialistiche, permettendo al caregiver di sottoporsi a visite ed esami nel proprio domicilio.

ARTICOLO 7 – CONCILIAZIONE TRA ASSISTENZA E LAVORO
Per i caregiver familiari lavoratori, si prevedono degli interventi per favorire la conciliazione tra le attività lavorative e di assistenza. Nel concreto, l’articolo prevede il diritto, per il caregiver lavoratore, di rimodulare l’orario di lavoro compatibilmente con l’attività di assistenza e il diritto prioritario di scelta della sede di lavoro tra quelle disponibili più vicine alla casa dell’assistito.

ARTICOLO 8 – RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE
L’articolo prevede che l’esperienza maturata in qualità di caregiver possa essere riconosciuta, anche ai fini di un successivo accesso o reinserimento lavorativo, con una formalizzazione e certificazione, o come credito formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o figure simili.

ARTICOLO 9 – DETRAZIONI DEL 50%
L’articolo introduce detrazioni fiscali del 50% riservate ai caregiver familiari sui una spesa massima di 10.000 euro annui per attività di cura e assistenza.

ARTICOLO 10 – RELZIONE ANNUALE
Si dispone che ogni anno, entro il 31 dicembre, venga presentata una relazione sullo stato di attuazione della legge.

ARTICOLO 11 – COPERTURA FINANZIARIA
L’ultimo articolo chiude con la copertura finanziaria, a valere sul Fondo istituito dalla Legge 205/2017.

 
“QUESTO DDL E’ UNO SCHIAFFO IN FACCIA” – Per i diretti interessati, sono tanti i punti deboli di questo testo, che alcune mamme caregiver non esitano a definire “uno schiaffo in pieno viso”, dopo anni di attese. Sara Bonanno, mamma caregiver di Simone, ragazzo con disabilità gravissima, a mette in luce le maggiori lacune: in particolare l’articolo 3, che  riconosce solo tre anni di contributi figurativi a fronte magari di 20 o 30 anni di lavoro senza soluzione di continuità. Parla di occasione persa anche per l’articolo 6, Bonanno, che sottolinea come la domiciliarizzazione delle visite avrebbe un senso se inserita in un contesto di vigilanza sanitaria, che richiederebbe un riconoscimento delle patologie professionalmente acquisite.  Diversi altri sono, poi, i punti sui quali la Bonanno  altre caregiver, tra cui Elena Improta, sono fortemente critiche: da questa contestazione è nata anche la campagna non violenta di dissenso e richiesta di audizione in Senato, chiamata #Ddlcaregiverunoschiaffoinfaccia.


Per approfondire:

Il testo del DDL 1461 caregiver

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Redazione

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