Le nuove tabelle INPS per il calcolo dei contributi 2023 a badanti e lavoratori domestici sulla base delle ore lavorate e della retribuzione
In conseguenza alla variazione percentuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT nell’8,1%, l’INPS ha come di consueto provveduto ad aggiornare le cifre di retribuzione sulle quali calcolare i contributi da versare per il 2023 a lavoratori domestici (badanti, baby sitter) che siano stati assunti regolarmente. Gli importi hanno decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
I contributi 2023 per badanti possono essere calcolati in base alla retribuzione badanti 2023, secondo a quanto indicato nella circolare INPS n. 13 del 2 febbraio di cui riportiamo i contenuti, aggiornando le precedenti tabelle contributi badanti 2022.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
Calcolo dei contributi badanti 2023
L’importo dei contributi da versare a badanti regolarmente assunti va calcato sulla base della retribuzione oraria del lavoratore.A grandi linee, questi sono gli scaglioni.
- fino a 8,92 € (retribuzione convenzionale pari a 7,90 €): contributo orario di 1,59 €;
- da 8,92 a 10,06 € (retribuzione convenzionale pari a 8,92 €): contributo orario di 1,78 €;
- oltre 10,86 € (retribuzione convenzionale pari a 10,86 €): contributo orario di 2,17 €;
- per orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana (retribuzione convenzionale pari a 5,75): contributo orario pari a 1,15 €.
Di seguito, le tabelle complete
1. Importo dei contributi
A. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,58 (0,40) (2) € 1,78 (0,45) (2) € 2,17 (0,55) (2) |
€ 1,59 (0,40) (2) € 1,79 (0,45) (2) € 2,18 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,15 (0,29) (2) |
€ 1,16 (0,29) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,8 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,69 (0,40) (2) € 1,91 (0,45) (2) € 2,32 (0,55) (2) |
€ 1,70 (0,40) (2) € 1,92 (0,45) (2) € 2,33 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,23 (0,29) (2) |
€ 1,24 (0,29) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficientidiripartizione. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% |
0,867579 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia TFR TOTAL |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,4875% |
0,811053 |
4. Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri (articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021) per i periodi di competenza 2023
-
Con esonero del 50% senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva | Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,38 (0,20) (2) € 1,55 (0,22) (2) € 1,89 (0,27) (2) |
€ 1,39 (0,20) (2) € 1,56 (0,22) (2) € 1,90 (0,27) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,00 (0,14) (2) |
€ 1,01 (0,14) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinat
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,49 (0,20) (2) € 1,68 (0,22) (2) € 2,04 (0,27) (2) |
€ 1,50 (0,20) (2) € 1,69 (0,22) (2) € 2,05 (0,27) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,08 (0,14) (2) |
€ 1,09 (0,14) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
4.1 Coefficienti di ripartizione
A.Senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021
GESTIONE |
LAVORATRICI DOMESTICHE CON CUAF |
LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia TFR TOTALE |
14,9175% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 17,4575% |
0,854505 0,059000 0,000000 0,000000 0,075039 0,011456 1,000000 |
14,9175% 0,0000% |
0,848670 0,000000 |
GESTIONE |
LAVORATRICI DOMESTICHE CON CUAF |
LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia TFR TOTALE |
14,9175% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 18,8575% |
0,791065 0,054620 0,000000 0,000000 0,069468 0,074241 0,010606 1,000000 |
14,9175% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 18,9775% |
0,786062 0,060598 0,000000 0,069029 0,073772 0,010539 1,000000 |
Per calcolare contributi, tredicesime ferie, i datori di lavoro possono utilizzare un software di simulazione reso disponibile dall’INPS, che calcola l’esatto importo.
Per approfondire:
Circolare INPS contributi badanti 2023
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Redazione