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Le nuove tabelle INPS per il calcolo dei contributi 2023 a badanti e lavoratori domestici sulla base delle ore lavorate e della retribuzione

In conseguenza alla variazione percentuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT nell’8,1%, l’INPS ha come di consueto provveduto ad aggiornare le cifre di retribuzione sulle quali calcolare i contributi da versare per il 2023 a lavoratori domestici (badanti, baby sitter) che siano stati assunti regolarmente. Gli importi hanno decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

I contributi 2023 per badanti possono essere calcolati in base alla retribuzione badanti 2023, secondo a quanto indicato nella circolare INPS n. 13 del 2 febbraio di cui riportiamo i contenuti, aggiornando le precedenti tabelle contributi badanti 2022.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

Calcolo dei contributi badanti 2023

L’importo dei contributi da versare a badanti regolarmente assunti va calcato sulla base della retribuzione oraria del lavoratore.
A grandi linee, questi sono gli scaglioni.
- fino a 8,92 € (retribuzione convenzionale pari a 7,90 €): contributo orario di 1,59 €;
- da 8,92 a 10,06 (retribuzione convenzionale pari a 8,92 €): contributo orario di 1,78 €;
- oltre 10,86 € (retribuzione convenzionale pari a 10,86 €): contributo orario di 2,17 €;
- per orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana (retribuzione convenzionale pari a 5,75): contributo orario pari a 1,15 €.

Di seguito, le tabelle complete

1. Importo dei contributi

A. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

RETRIBUZIONE ORARIA


IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 8,92
oltre € 8,92 fino a € 10,86
oltre € 10,86
€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86
1,58 (0,40) (2)
1,78 (0,45) (2)
2,17 (0,55) (2)
1,59 (0,40) (2)
1,79 (0,45) (2)
2,18 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali


€ 5,75


1,15 (0,29) (2)


1,16 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA


IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)

fino a € 8,92
oltre € 8,92 fino a € 10,86
oltre € 10,8

€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86

1,69 (0,40) (2)
1,91 (0,45) (2)
2,32 (0,55) (2)

1,70 (0,40) (2)
1,92 (0,45) (2)





2,33 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 5,75

1,23 (0,29) (2)

1,24 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3. Coefficientidiripartizione. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia TFR

TOTALE

17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%

19,9675%
0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016

1,000000

17,4275%
1,1500%
0,0000%
1,31%
0,2000%


20,0875%

0,867579
0,057250
0,000000
0,065215
0,009956


1,000000


B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia TFR

TOTAL
17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%

21,3675%

0,815608
0,048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0,009360

1,000000
17,4275%
1,1500%

0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%

21,4875%

0,811053
0,053519

0,000000
0,060966
0,065154
0,009308

1,000000


4. Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri (articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021) per i periodi di competenza 2023

  1. Con esonero del 50% senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

 

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 8,92
oltre € 8,92 fino a € 10,86
oltre € 10,86

€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86

1,38 (0,20) (2)
1,55 (0,22) (2)
1,89 (0,27) (2)

1,39 (0,20) (2)
1,56 (0,22) (2)
1,90 (0,27) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 5,75

1,00 (0,14) (2)

1,01 (0,14) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinat

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 8,92
oltre € 8,92 fino a € 10,86
oltre € 10,86

€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86

1,49 (0,20) (2)
1,68 (0,22) (2)
2,04 (0,27) (2)

1,50 (0,20) (2)
1,69 (0,22) (2)
2,05 (0,27) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 5,75

1,08 (0,14) (2)

1,09 (0,14) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


4.1 Coefficienti di ripartizione


A.Senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021

GESTIONE

LAVORATRICI DOMESTICHE  CON CUAF

LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia TFR

TOTALE

14,9175%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%

17,4575%

0,854505
0,059000
0,000000
0,000000
0,075039
0,011456

1,000000

14,9175%
1,1500%

0,0000%
1,31%
0,2000%

17,5775%

0,848670
0,065425

0,000000
0,074527
0,011378

1,000000

GESTIONE

LAVORATRICI DOMESTICHE CON CUAF

LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia TFR

TOTALE

14,9175%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%

18,8575%

0,791065
0,054620
0,000000
0,000000
0,069468
0,074241
0,010606

1,000000

14,9175%
1,1500%

0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%

18,9775%

0,786062
0,060598

0,000000
0,069029
0,073772
0,010539

1,000000


Per calcolare contributi, tredicesime ferie, i datori di lavoro possono utilizzare un software di simulazione reso disponibile dall’INPS, che calcola l’esatto importo.


Per approfondire:

Circolare INPS contributi badanti 2023


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Redazione

 

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